Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 5711 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, della mancanza assoluta di motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, poiché il ricorso non introduce un terzo grado di giudizio. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice distribuisce gli oneri probatori in modo difforme dal dato normativo, non quando la censura investe la valutazione delle prove. Il riconoscimento, nell’ambito di una transazione, del valore confessorio delle dichiarazioni di scienza costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso che non impugni specificamente tutte le rationes decidendi autonome è inammissibile.

Il Fatto

Due mutuatari hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il mancato rimborso di due contratti di finanziamento, sostenendo che la parte non erogata degli importi fosse stata utilizzata per l’acquisto di titoli della stessa banca, costituendo garanzia ulteriore. Hanno dedotto la nullità o l’annullabilità dei contratti e dell’accordo modificativo per vizio del consenso, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo provata l’integrale erogazione delle somme e valorizzando l’accordo transattivo. I ricorrenti hanno impugnato la decisione in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Quanto al primo, la violazione dell’art. 2697 c.c. si integra solo quando il giudice del merito distribuisca gli oneri probatori in modo non conforme al dato normativo, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove: il motivo si traduce in un mero sindacato della valutazione istruttoria.

Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale non ha attribuito valore confessorio alle comunicazioni, ma le ha valorizzate come elementi che, congiunti ad altri e in particolare al conferimento delle somme in gestione patrimoniale, confermavano la disponibilità delle somme.

Il terzo motivo, sul vizio motivazionale, incorre nello sbarramento dell’art. 348-ter c.p.c., essendo il giudizio di appello instaurato nel 2019. La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione, attenendo le censure alla mera sufficienza della motivazione.

Il quarto motivo solleva questioni non affrontate nella decisione impugnata, senza indicare lo specifico atto del giudizio di merito in cui sarebbero state dedotte. I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello. Nel contenuto di una transazione può distinguersi un momento accertativo di situazioni fattuali, con valore confessorio, ma il relativo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione nella sola forma di anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il quinto motivo non si confronta con l’integralità delle rationes decidendi: quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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