Nullità del contratto quadro e giudicato interno sull’identità del prestatore del servizio (Cass. civ. Sez. I n. 5708 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del motivo che censura il difetto di legittimazione passiva del prestatore del servizio di investimento determina la formazione del giudicato interno sull’identità del soggetto che ha reso il servizio medesimo. Su tale accertamento si consolida altresì il principio per cui l’art. 23 TUF e l’art. 30 Reg. Intermediari impongono a pena di nullità la previa stipulazione del contratto quadro scritto, non potendo il mandato esecutivo successivo supplirvi. Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi impugnata è inammissibile per difetto di specificità, e i motivi fondati sul medesimo presupposto ne restano assorbiti.
Il Fatto
Una banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che, rigettando il gravame, aveva confermato la condanna al rimborso di una somma in favore di un cliente per la nullità di un contratto di gestione patrimoniale. Il primo giudice aveva accolto la domanda attorea per mancanza del contratto quadro.
La banca aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto era intercorso con una distinta società di gestione. La Corte d’Appello aveva respinto l’eccezione, rilevando che il mandato all’attivazione della gestione era stato raccolto dalla banca, sicché ad essa facevano capo gli obblighi di previa stipulazione del contratto scritto. Con cinque motivi la ricorrente ha censurato tale decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sul presupposto che il rapporto fosse intercorso con un soggetto giuridico diverso dalla ricorrente. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente ripropone la censura già avanzata in sede di merito senza confrontarsi con l’enunciato della Corte territoriale, che aveva qualificato la domanda alla luce dei fatti dedotti.
La Corte d’Appello aveva osservato come fosse incontestato che si trattasse di servizi di investimento offerti dalla banca al cliente, traendone la conseguenza che l’obbligo di previa stipulazione del contratto quadro previsto dall’art. 23 TUF e dall’art. 30 Reg. Intermediari gravasse sulla banca stessa, quale prestatrice del servizio.
Da tale declaratoria di inammissibilità deriva la formazione del giudicato sul fatto che il rapporto sia intercorso tra il cliente e la ricorrente: il secondo e il terzo motivo, fondati sul medesimo presupposto, restano pertanto assorbiti.
Il quarto motivo, che denuncia l’omesso esame dell’idoneità del mandato a soddisfare i requisiti del contratto quadro, è inammissibile per la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità.
Il quinto motivo incorre in una doppia ragione di inammissibilità. Da un lato opera il giudicato sull’applicabilità dell’art. 23 TUF alla fattispecie; dall’altro lo stesso assunto difensivo non coglie la ratio decidendi, poiché la ricorrente riconosce che il cliente sottoscrisse una lettera di mandato e non un contratto di gestione patrimoniale. La Corte conferma quindi l’inammissibilità del primo, quarto e quinto motivo, l’assorbimento del secondo e del terzo, e condanna la ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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