Inammissibile il ricorso che ignora la ratio decidendi del giudice di appello (Cass. civ. Sez. I n. 2682 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, a fronte della declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c., attacchi direttamente l’apprezzamento di merito del giudice d’appello senza censurare l’error in procedendo in cui questi sia incorso è inammissibile, perché non rimuove la ragione di rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi in una sollecitazione a un inammissibile controllo sul merito, non essendo il ricorso di legittimità un terzo grado di giudizio. È incensurabile la decisione, anche implicita, di non procedere a consulenza tecnica d’ufficio quando la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un’indagine esplorativa.

Il Fatto

Due clienti avevano convenuto in giudizio la banca, già incorporante l’istituto con cui era stato concluso un contratto finanziario nel luglio 2000, chiedendone la declaratoria di nullità, la ripetizione delle somme versate e il risarcimento dei danni da iscrizione nella Centrale Rischi. Il Tribunale di Napoli, senza attività istruttoria, respinse la domanda. La Corte d’appello di Napoli respinse il gravame, ritenendo le istanze istruttorie implicitamente rinunciate per mancata riproposizione e inammissibile, ex art. 342 c.p.c., la doglianza sul rigetto della consulenza tecnica, con conseguente passaggio in giudicato del rigetto della domanda.

Proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la banca ha resistito con controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, violano il canone di specificità dell’art. 366, n. 6, c.p.c.: contengono un generico richiamo agli atti processuali, senza riprodurli né localizzare il comportamento processuale dal quale sarebbe derivata la mancata rinuncia alle istanze. Manca inoltre ogni contestazione della circostanza valorizzata dal giudice d’appello, cioè la mancata riproposizione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni.

Il terzo motivo non intercetta la ratio decidendi: il rigetto della consulenza tecnica discende dal giudizio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e dal giudicato formatosi sul profilo della validità del contratto. La Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio è atto compiuto nell’interesse generale di giustizia, sottratto alle preclusioni probatorie, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non utilizzabile per esonerare la parte dalla prova o per compiere indagini esplorative.

Il quarto motivo è inammissibile perché impugna la declaratoria di inammissibilità del gravame denunciando la violazione di una norma sostanziale — l’art. 1322 c.c. — di cui il giudice d’appello non ha fatto governo alcuno: andava dedotto l’error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c.

Il quinto motivo, che pure impugna direttamente la declaratoria, si risolve in considerazioni anodine rivolte al giudice di prime cure, senza critica concreta della valutazione d’appello. Quanto al sesto, trova applicazione l’art. 348-ter c.p.c., non essendosi la decisione distaccata dal ragionamento del primo giudice: i “fatti” lamentati non sono fatti storici, ma gli stessi elementi costitutivi della domanda, già ritenuti non provati in due gradi di merito. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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