Contraddittorio e poteri del consulente tecnico d’ufficio nelle indagini suppletive (Cass. civ. Sez. I n. 5717 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle indagini demandate al consulente tecnico d’ufficio, questi può acquisire, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti sottopostigli, purché non diretti a provare i fatti principali o le eccezioni che è onere delle parti dimostrare. Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre indagini tecniche suppletive o integrative, sentire a chiarimenti il consulente o rinnovare in parte o in toto le indagini; tale esercizio non è sindacabile in cassazione per violazione di legge. Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ., non è configurabile quando si deduca l’erronea valutazione sull’ammissibilità o sulla valenza probatoria di una prova, attenendo tale profilo al giudizio sui mezzi di prova e non agli elementi identificativi del petitum e della causa petendi.

Il Fatto

Una società in liquidazione convenne in giudizio la banca con cui aveva stipulato contratti di mutuo e rapporti di conto corrente, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi per usurarietà, all’applicazione del tasso di cambio Lira-ECU e alla loro indeterminatezza per riferimento all’uso su piazza, oltre che per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

Il Tribunale, respinta la domanda sui mutui e disattesa l’eccezione di prescrizione, accertò l’indebita annotazione a debito e condannò la banca al pagamento di oltre un milione e settecentomila euro. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, escluse che una posta di oltre un milione e mezzo di euro costituisse versamento della correntista, qualificandola come giroconto operato per chiudere il conto e passare il saldo a sofferenza, e rideterminò il credito restitutorio. La società ricorse per cassazione con cinque motivi; la banca resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla pretesa violazione degli artt. 112, 183, 184 e 198, secondo comma, cod. proc. civ. e 50 t.u.b., per aver la Corte territoriale valorizzato l’estratto conto redatto dalla banca ai sensi dell’art. 50 t.u.b. e documenti prodotti oltre le preclusioni istruttorie. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto. Non è invece configurabile quando si deduca l’erronea valutazione sull’ammissibilità o sulla valenza probatoria di una prova (richiamate Cass. n. 17897 del 2019, Cass. n. 29200 del 2018, Cass. n. 906 del 2018).

Quanto all’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o non contestazione delle risultanze dell’estratto conto, la Corte ribadisce che si tratta di interpretazione dell’atto della parte, funzione del giudice di merito, insindacabile in cassazione per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019).

Sulla produzione documentale tardiva, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022: il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non diretti a provare i fatti principali o le eccezioni che è onere delle parti dimostrare. Nel caso di specie la documentazione tardivamente prodotta non era finalizzata a provare un fatto principale o un’eccezione non rilevabile d’ufficio, ma si risolveva in una mera difesa: la sua acquisizione è stata quindi correttamente ritenuta ammissibile.

Sul terzo motivo, la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile, perché occorre denunciare che il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’iniziativa fuori dai casi consentiti (Sezioni Unite n. 20867 del 2020); la ricorrente si è limitata a dolersi della tardività, riconoscendo che le prove erano state comunque introdotte. Rientra inoltre nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre indagini suppletive o integrative (Cass. n. 2103 del 2019; Cass. n. 7622 del 2010; Cass. n. 26499 del 2009).

Il quarto motivo, sulla natura confessoria delle annotazioni contabili, è inammissibile per novità della censura, non emergendo dalla sentenza impugnata alcun cenno alla questione e non avendo la parte allegato di averla dedotta in merito. L’ultimo motivo si risolve in una critica alla valutazione degli elementi istruttori, insindacabile in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 34476 del 2019). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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