Dirigenza medica: incarichi non automatici dopo il quinquennio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5718 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza medica, il conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Ne deriva che dall’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992 non può desumersi alcun automatismo in virtù del quale, decorsi cinque anni, il dirigente maturi il diritto al conferimento delle funzioni professionali, di consulenza, studio, ricerca, ispettive, di verifica e controllo. L’attribuzione presuppone una scelta organizzativa dell’azienda e le relative disponibilità, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.
Il Fatto
Quattro dirigenti medici convenivano in giudizio la ASL di appartenenza chiedendo il riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico di direzione di struttura e delle funzioni previste dall’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava cessata la materia del contendere per due ricorrenti e confermava l’accoglimento per gli altri due, ritenendo sussistente il diritto alle funzioni professionali e il conseguente diritto al risarcimento. Avverso tale pronuncia la ASL proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina l’unico motivo con cui l’azienda sanitaria denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge, di contratto collettivo e del regolamento aziendale in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali. Il nodo interpretativo è se dal comma 4 dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 possa ricavarsi un automatismo per cui, decorsi cinque anni, il dirigente maturi il diritto alle funzioni ivi elencate. La Corte territoriale aveva aderito a tale lettura, ma il Collegio la ritiene errata.
Preliminarmente è respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, non trovando riscontro i rilievi formulati, a fronte della chiara individuazione del vizio che inficia la sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato espresso da Cass. n. 11574/2023, cui si aggiungono Cass. n. 1478/2024, Cass. n. 5027/2024, Cass. n. 11575/2024 e Cass. n. 21544/2024. Secondo tale indirizzo, il conferimento degli incarichi è condizionato all’esistenza di posti disponibili, all’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
Il Collegio intende dare continuità al principio, richiamando gli argomenti ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ritiene che gli stessi resistano ai rilievi critici sviluppati nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., che ripropongono temi già valutati dalle pronunce citate.
Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo sono compensate, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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