Mutuo in ECU, doppia ratio e onere di impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 18845 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di due autonome e distinte rationes decidendi, il ricorrente in cassazione è tenuto a impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del motivo, non essendo sufficiente l’impugnazione di una sola di esse. L’accertamento del giudice di merito sulla determinatezza della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi e sulla valutazione delle risultanze probatorie costituisce giudizio di fatto non sindacabile in cassazione sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione della legge. Il principio di specialità dell’ipoteca, di cui all’art. 2809 cod. civ., riguarda l’individuazione del credito garantito e del titolo da cui esso deriva, non anche la determinazione del contenuto del credito medesimo, sicché non è configurabile alcuna violazione quando la garanzia si riferisca a obbligazioni esposte al rischio di cambio.

Il Fatto

Due mutuatari hanno convenuto in giudizio la banca mutuante chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di mutuo, stipulato nel 1989, e del successivo atto di erogazione e quietanza, con condanna alle restituzioni, nonché la nullità dell’iscrizione ipotecaria. A fondamento delle domande essi avevano dedotto il difetto di forma, oggetto e causa del contratto, l’indeterminatezza del tasso di interesse — stabilito con rinvio alle condizioni di un prestito in E.C.U. contratto dalla banca per la provvista — e l’applicazione di interessi usurari.

Il Tribunale aveva respinto le domande, anche all’esito di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di appello ha disatteso il gravame, escludendo i vizi prospettati. I mutuatari hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la cessionaria del rapporto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 e 1419 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando l’esclusione della indeterminatezza del tasso e dell’interesse all’accertamento della usurarietà dei tassi moratori. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

Il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su due autonome e distinte rationes decidendi: da un lato il mancato ricorso della banca mutuante al prestito in E.C.U., con assoggettamento del rapporto alle condizioni originarie; dall’altro l’estraneità delle condizioni dell’eventuale prestito alla disciplina del mutuo concluso con gli appellanti. Di fronte a una siffatta struttura, è onere del ricorrente impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità (Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815). I ricorrenti non hanno aggredito la seconda ratio.

La Corte ha inoltre osservato che la doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, accertamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in cassazione sotto il paradigma della violazione di legge (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2019, n. 34476). Analogamente non è sindacabile l’accertamento sulla sufficiente determinatezza della clausola sugli interessi corrispettivi. Quanto agli interessi moratori, anche qui la Corte di appello aveva addotto due rationes — tardività e carenza di interesse ad agire — delle quali solo una è stata impugnata.

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la censura investe l’omessa considerazione di un’argomentazione difensiva, profilo non riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che si riferisce a un preciso accadimento storico-naturalistico (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397).

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2809 cod. civ., è stato giudicato infondato. Il principio di specialità dell’ipoteca impone di precisare la somma limite della garanzia e il titolo del credito, ma non il contenuto di questo (Cass. 7 marzo 2017, n. 5630; Cass. 27 agosto 2014, n. 18325; Cass. 6 novembre 2006, n. 23669). Il credito garantito, riferendosi alle obbligazioni derivanti dal mutuo, ivi inclusa la maggiorazione per il rischio di cambio, risultava puntualmente individuato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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