La data certa del leasing può risultare dalla trascrizione della compravendita (Cass. civ. Sez. 1 n. 11418 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento, con decisione passata in giudicato, della pendenza di un contratto di leasing alla data di dichiarazione di fallimento dell’utilizzatrice costituisce giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di opposizione allo stato passivo, con conseguente necessità di escludere l’applicazione della regola della sospensione ex art. 72 l.fall. In tema di data certa del contratto di leasing, la dichiarazione resa dinanzi al notaio rogante la compravendita dell’immobile, secondo cui il bene è acquistato in esecuzione di un contestuale contratto di locazione finanziaria, fa fede sino a querela di falso. Parimenti, la nota di trascrizione dell’atto di compravendita, contenente la medesima dichiarazione, costituisce fatto idoneo a stabilire aliunde la certezza del documento ai sensi dell’art. 2704, primo comma, cod. civ..
Il Fatto
La banca creditrice proponeva opposizione allo stato passivo avverso il decreto del Giudice Delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione, presentata in via tardiva, per l’importo di canoni di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile. Il Giudice Delegato aveva fondato il rigetto sull’assenza di data certa del contratto e sulla sospensione dell’esecuzione ex artt. 72 e 72-quater l.fall. Nel giudizio di opposizione interveniva la cessionaria del credito, alla quale il Tribunale opponeva il difetto di legittimazione passiva del fallimento. Il Tribunale di Patti rigettava l’opposizione, ritenendo il contratto privo di data certa e irrilevante la menzione dello stesso nell’atto pubblico di compravendita.
Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria, deducendo la violazione degli artt. 72 e 72-quater l.fall., dell’art. 2704 cod. civ., nonché dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico di cui all’art. 2700 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di una delle società ricorrenti, soggetto rimasto estraneo al giudizio di merito, esaminando nel merito le censure proposte dalla sola cessionaria.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al contrasto tra la statuizione del decreto impugnato sull’assenza di data certa e l’accertamento in fatto, passato in giudicato, compiuto da questa stessa Corte in un precedente giudizio. Tale accertamento, relativo alla pendenza del rapporto di leasing alla data del fallimento, è stato qualificato come giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi sospeso ai sensi degli artt. 72 e 72-quater l.fall. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la deduzione della contraddittorietà del provvedimento del Giudice Delegato, profilo estraneo al provvedimento impugnato, e quella relativa all’omessa acquisizione di un atto di citazione, per difetto di specificità e decisività.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’efficacia di prova legale dell’atto pubblico è limitata agli elementi estrinseci dell’atto e non si estende al contenuto delle dichiarazioni delle parti, che possono essere contrastate con ogni mezzo di prova. Nel caso di specie, tuttavia, la dichiarazione resa dal notaio rogante la compravendita, secondo cui l’immobile costituiva oggetto di un contestuale contratto di leasing stipulato in data odierna, fa fede sino a querela di falso in quanto proveniente dal pubblico ufficiale.
La Corte ha altresì valorizzato la nota di trascrizione dell’atto di compravendita, nella quale è riportata la medesima circostanza, quale fatto idoneo a stabilire aliunde la certezza del documento ai sensi dell’art. 2704, primo comma, cod. civ., rimettendo al giudice del merito la relativa valutazione.
In accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Patti, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della questione relativa alla data certa del contratto, ferma la pendenza del rapporto di leasing, e alle questioni rimaste assorbite, ivi inclusa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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