Prestazione senza termine esigibile subito e prova del danno da ritardo (Cass. civ. Sez. III n. 10749 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione per la quale non sia prefissato alcun termine di adempimento è immediatamente esigibile, in applicazione della regola “quod sine die debetur statim debetur” desumibile dall’art. 1183 cod. civ. Ne consegue che, in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento e quindi di indeterminatezza del tempo dell’adempimento, compratore e venditore devono adempiere immediatamente le rispettive prestazioni, dovendo la traditio e la solutio avvenire simultaneamente. Il giudice di merito che, in difetto di un termine essenziale, qualifichi come ragionevole un ritardo di mesi nel trasferimento della proprietà disattende tale principio. Inoltre, il fatto stesso di non aver potuto vendere il bene al prezzo della proposta ricevuta, decisamente superiore a quello della successiva rivendita, costituisce di per sé prova del danno.
Il Fatto
Con atto del 19.11.2009 l’acquirente si impegnava ad acquistare un’imbarcazione al prezzo di euro 516.000,00; contestualmente la banca concedeva in leasing lo stesso bene a un canone inferiore. Nel tempo l’acquirente concordava con la banca l’estinzione del contratto di leasing dietro pagamento di euro 205.000,00 e chiedeva la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà.
Il trasferimento non avveniva nei tempi concordati e la banca non eseguiva la cancellazione della segnalazione presso la centrale rischi. Nelle more l’acquirente riceveva una proposta d’acquisto del bene a un prezzo superiore a quello della successiva rivendita, ma non poteva darvi seguito. Ottenuto il passaggio di proprietà solo dopo oltre quattro mesi, agiva ex art. 702 bis cod. proc. civ. per il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello, ritenuto non irragionevole il ritardo di quattro mesi in assenza di un termine essenziale, rigettava l’appello. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1218 cod. civ., degli artt. 113, 115 e 112 cod. proc. civ. nonché il difetto assoluto di motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che, in assenza di un termine per l’adempimento, la prestazione deve ritenersi immediatamente esigibile.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite civili, sentenza n. 687 del 16.01.2006 e dalla Cass. civ. Sez. II n. 2361 del 02.02.2007, ribadisce che la prestazione priva di termine è immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183 cod. civ. Le parti, in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento e di conseguente indeterminatezza del tempo dell’adempimento, devono adempiere simultaneamente, sicché traditio e solutio debbono avvenire insieme.
La corte di merito ha disatteso tale principio, avallando un ritardo di quattro mesi privo di giustificazione giuridica fondata su un termine contrattualmente previsto. La circostanza che le parti non avessero pattuito un termine essenziale non legittima, di per sé, la qualificazione del ritardo come entro un limite di tolleranza ragionevole.
Quanto alla seconda ratio della sentenza impugnata — la mancanza di prova del danno — la Corte la censura: il fatto stesso di non aver potuto vendere il bene al prezzo della proposta ricevuta, più elevato di quello della successiva rivendita, integra di per sé prova del danno. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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