Opposizione all’esecuzione su titolo stragiudiziale e legittimazione del terzo (Cass. civ. Sez. I n. 5719 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso un’esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale è volta ad accertare sia l’esistenza, o meno, del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza, o non, del diritto risultante da quel titolo. Il giudizio di cognizione instaurato ex art. 616 cod. proc. civ. assume, in tal caso, la portata di un processo a cognizione piena sul rapporto sostanziale, nel quale può essere contestata l’invalidità della fattispecie negoziale costitutiva del titolo. A quel giudizio può partecipare anche un terzo nei cui confronti l’esecuzione non è stata minacciata né intrapresa, al fine di invocare, ex art. 1421 cod. civ., eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, purché alleghi e dimostri un interesse giuridico, concreto ed attuale ex art. 100 cod. proc. civ. Il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo; la sua destinazione a sanare debiti pregressi della mutuataria o di terzi non ne comporta la nullità per illiceità della causa.

Il Fatto

La vicenda si snoda attraverso due giudizi, poi riuniti, che traggono origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1994 tra una banca e una società, con garanzia ipotecaria prestata da terzi. Una società del gruppo aveva agito per la rideterminazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, contestando la capitalizzazione applicata su un conto corrente. La banca aveva reagito con domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, azionato in una procedura esecutiva immobiliare.

All’esecuzione si erano opposti la mutuataria e i terzi datori d’ipoteca, sostenendo la nullità del mutuo per illiceità della causa e per collegamento negoziale con i conti correnti. Nel giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. erano state citate anche due società non assoggettate all’esecuzione. Entrambi i giudici di merito avevano negato a queste ultime la legittimazione a partecipare all’opposizione. La questione arriva in Cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via logicamente prioritaria il settimo motivo, che censurava l’esclusione della natura di mutuo di scopo e del collegamento negoziale. Il motivo è dichiarato inammissibile: pur formalmente deducendo una violazione di legge, esso mira a una rivisitazione delle valutazioni di merito. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, poiché la destinazione della somma a sanare debiti pregressi della mutuataria o di terzi resta circostanza irrilevante ai fini della causa.

Quanto al collegamento negoziale, la Corte ribadisce che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito; il fatto che l’operazione presenti una funzione economica unitaria non implica che i singoli negozi siano privi di causa propria. Nessuna censura motivazionale è stata formulata su questo punto. La Corte esclude inoltre che assuma rilievo la questione, ancora pendente, sulla validità del mutuo cd. solutorio.

Il nucleo della decisione è il secondo motivo, deciso con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte ricostruisce l’oggetto dell’opposizione all’esecuzione, aderendo alla tesi per cui esso è insieme processuale e sostanziale: si accerta il diritto a procedere ad esecuzione forzata e il diritto risultante dal titolo. Per i titoli stragiudiziali il giudizio oppositivo assume la portata di un processo a cognizione piena sul diritto controverso, non operando l’astrazione tipica dei titoli di formazione giudiziale.

Da ciò deriva la legittimazione del terzo. Poiché la nullità di un contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 cod. civ., il terzo può partecipare al giudizio ex art. 616 cod. proc. civ. per invocare le ragioni di nullità del titolo, nei limiti in cui un terzo può partecipare a un processo di cognizione ordinaria. La Corte enuncia il principio di diritto, respingendo il motivo e precisando che, nella specie, l’interesse delle società non esecutate è ormai venuto meno, essendo stato escluso il collegamento negoziale.

Gli altri motivi sono rigettati o dichiarati inammissibili. Il primo è infondato, non sussistendo l’omissione di pronuncia denunciata. Il terzo, il quarto, il sesto e l’ottavo investono domande relative a conti correnti di pertinenza di soggetti non esecutati, non proponibili in quella sede. Il quinto è inammissibile per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il dedotto. Le spese sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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