Revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto: decisività e necessaria impugnazione di tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 5404 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta, dell’immediata rilevabilità e della decisività, dovendo incidere sugli atti interni al giudizio di legittimità e non sulla pronuncia impugnata in cassazione. Ne consegue che il ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è inammissibile laddove censuri una sola delle rationes decidendi della pronuncia di legittimità, pretermettendo l’altra, autonoma e sufficiente, a fondamento della decisione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’escussione di una polizza fideiussoria. Nel primo grado, il Tribunale accoglieva la pretesa creditoria, ritenendo efficace un’appendice contrattuale che aumentava l’importo garantito e prorogava la scadenza della polizza. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2347/2022, confermava integralmente la decisione.
Avverso tale pronuncia, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, sostenendo la nullità dell’appendice per mancata sottoscrizione. Questa Corte, con ordinanza n. 9676 del 13/04/2025, dichiarava il ricorso inammissibile sulla base di una duplice ratio: l’inammissibilità della deduzione del vizio di motivazione avverso la c.d. “doppia conforme” e il difetto di autosufficienza del motivo. Avverso tale ordinanza, veniva proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., dovendo la confusa illustrazione fattuale far riferimento ad atti esterni per comprendere la vicenda. Tale carenza è stata considerata di per sé assorbente.
Nel merito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ord. n. 20013 del 2024) e i propri precedenti, la Corte ha ribadito i confini dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma deve consistere in una erronea percezione dei fatti di causa, avente i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza e gli atti di causa. Deve inoltre essere decisivo, nel senso che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso, e deve riguardare esclusivamente atti interni al giudizio di cassazione.
Applicando tali principi, la Corte ha evidenziato che l’ordinanza impugnata per revocazione si fondava su due distinte ed autonome rationes decidendi: la preclusione processuale della c.d. “doppia conforme” e il difetto di autosufficienza del motivo. L’impugnazione proposta attingeva esclusivamente la seconda, pretermettendo la prima.
Ne consegue che l’errore dedotto non possiede il requisito della decisività, in quanto la censura non è in grado di inficiare l’intero supporto motivazionale della decisione revocanda. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e alla corresponsione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione