Divieto di anatocismo operante dal 2014 anche senza delibera C.I.C.R. (Cass. civ. Sez. 1 n. 19191 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, secondo comma, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147/2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall’adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera ivi prevista circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie. La mancata adozione del provvedimento attuativo non incide, pertanto, sulla diretta precettività della norma. Resta fermo che l’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica o nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Alcuni soggetti, costituitisi fideiussori di una società, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità delle clausole di due contratti di conto corrente relativi all’applicazione di interessi, commissione di massimo scoperto e spese, nonché la loro opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di un conto di anticipi su fatture.
Il giudice di appello aveva ritenuto infondate le doglianze relative all’applicazione di interessi ultralegali e usurari, alla capitalizzazione, all’assenza di causa della commissione di massimo scoperto e all’applicazione delle valute, nonché non assolto l’onere probatorio circa il carattere indebito delle annotazioni contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato gli undici motivi di ricorso, dichiarando inammissibile la gran parte delle censure e accogliendo unicamente il sesto motivo, relativo alla decorrenza del divieto di anatocismo.
Con riferimento a tale motivo, la Corte ha chiarito che il divieto di produzione di interessi sugli interessi, introdotto dalla novella del 2013, è immediatamente precettivo dal 1° gennaio 2014, senza necessità di attendere la delibera C.I.C.R. richiamata dalla norma. L’assenza del provvedimento attuativo non sospende, quindi, l’operatività del divieto, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che aveva escluso tale efficacia diretta, è stata cassata sul punto.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ha rilevato che numerose censure, pur formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, ha ritenuto che l’interpretazione delle clausole contrattuali — sulla pattuizione scritta del tasso, sulla periodicità della capitalizzazione e sulla validità della commissione sull’accordato — costituisse accertamento riservato al giudice di merito, non censurabile per i vizi dedotti.
La Corte ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia nei casi in cui la questione, benché non espressamente affrontata, risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, e ha ricordato che l’ordine di esibizione è espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è sindacabile per violazione di norma di diritto.
Infine, con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte ha ritenuto non contraddittoria la motivazione che aveva affermato sia l’identità delle doglianze con quelle del giudizio di nullità, sia l’autonomia del credito fondato sul rapporto di anticipazione su fatture, trattandosi di affermazioni che si integrano reciprocamente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 120 TUB – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi