Banca senza tutti gli estratti conto: il “saldo zero” vale anche per l’insinuazione al passivo del fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 2241 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del “saldo zero”, purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso. (Rv. 677592-01)
Il Fatto
Una società veicolo di cartolarizzazione, cessionaria da due banche dei saldi passivi di tre conti correnti, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società correntista. Il giudice delegato aveva escluso crediti per circa 379.000 euro per mancanza di continuità degli estratti conto dall’apertura dei rapporti (2002-2003) al saldo del 31 dicembre 2010 e, per due conti, anche per mancanza di data certa dei contratti.
Il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, ritenendo decisiva l’assenza degli estratti conto fino al 31 dicembre 2006, essendo la documentazione disponibile solo dal 1° luglio 2007. Negava l’ordine di esibizione verso curatela e banche cedenti, perché la cessionaria non aveva dimostrato di avere tentato di procurarsi i documenti in via stragiudiziale, e giudicava esplorativa la richiesta di consulenza contabile.
La cessionaria ricorreva in Cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 1262 c.c., 210 c.p.c. e 119 TUB per il diniego dell’esibizione; violazione dell’art. 2697 c.c. per la mancata applicazione del “saldo zero”; violazione dell’art. 2704 c.c. sulla data certa. La causa veniva rimessa in pubblica udienza per la questione delle prove utilizzabili contro il curatore. Il fallimento resisteva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile: l’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui diniego non è sindacabile in Cassazione (Cass. n. 31251/2021; n. 27412/2021). Il diritto ai documenti ex art. 119 TUB spetta poi al cliente o al suo successore, non al successore della banca.
Il secondo motivo è fondato. Tra le parti del contratto, gli estratti non contestati fanno piena prova delle operazioni (art. 1832, primo comma, c.c. e art. 119, comma 3, TUB). Se sono contestati, la banca deve provare altrimenti il credito e può usare la tecnica dell’azzeramento del saldo: in mancanza degli estratti iniziali, produce quelli dal primo saldo negativo del cliente e il credito viene depurato di quanto sta a monte. È una semplificazione sfavorevole alla banca, che riduce il petitum. Opera però solo se la contestazione è generica: se il cliente deduce che prima del primo estratto prodotto il conto era a suo credito, il “saldo zero” non si applica e la banca deve provare il credito aliunde, anche con correttivi ai saldi o con consulenza contabile.
Nel fallimento il curatore è terzo rispetto al rapporto, che si scioglie ex art. 78, primo comma, l. fall.: la presunzione di veridicità non opera e la curatela può contestare pienamente le operazioni. Ciò non impedisce alla banca di avvalersi del “saldo zero” (Cass. n. 29090/2024; n. 28791/2024; n. 14677/2022). Ma se la contestazione della curatela è “vestita”, cioè deduce che il conto è stato in qualche momento a credito del correntista, la tecnica non opera e la banca deve provare il credito con le proprie scritture, gli estratti scalari o prove atipiche.
La Corte enuncia il principio: nell’insinuazione al passivo il “saldo zero” presuppone la deduzione della banca che il saldo non sia mai stato a credito del correntista, e vale salvo che la curatela deduca puntualmente il contrario con i documenti in suo possesso. Nella specie nessuno aveva contestato che i saldi fossero sempre a credito della banca. Il terzo motivo è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi e diretto a una rivalutazione delle prove. Il provvedimento è cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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