Ipoteca su bene del fallito per debito altrui esclusa dalla verificazione (Cass. civ. Sez. I n. 5733 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un diritto di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, costituito in garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, neppure dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007. Egli può invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati in suo favore. La questione procedurale, non decisa dai giudici di merito, che si siano limitati a rigettare nel merito la domanda, può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, in quanto attiene alla stessa ammissibilità del giudizio di verificazione.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto, ai sensi dell’art. 101 l. fall., l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società, per un credito di oltre cinquecentomila euro, con collocazione privilegiata in ragione di ipoteche concesse dalla società poi fallita e dalla socia accomandataria. Le garanzie erano state iscritte a tutela dei debiti contratti verso un pool di banche da altra società, anch’essa fallita.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28.2.2017, ha respinto l’appello, ritenendo le ipoteche nulle sotto due profili e affermando che la banca, non creditrice della società fallita, non aveva chiesto l’ammissione al chirografo ma solo di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito. Il percorso argomentativo muove da un accertamento di fatto rimasto incensurato: la banca si era qualificata non come creditrice della società fallita, ma come creditrice di un terzo, nell’interesse del quale la società aveva concesso ipoteca su propri beni in veste di terza datrice.
Da qui il richiamo al principio di recente riaffermato dalle Sezioni Unite n. 8557 del 2023: il titolare di un diritto di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 non hanno inciso su questa conclusione.
Il titolare della garanzia può invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati in suo favore. La domanda proposta dalla banca seguiva, dunque, un percorso processuale diverso da quello dell’ammissione al passivo.
La Corte ha poi affrontato il profilo della rilevabilità. La questione procedurale non aveva formato oggetto di contraddittorio tra le parti e non poteva ritenersi decisa in maniera implicita dai giudici di primo e secondo grado, che si erano limitati a rigettare nel merito la domanda in ragione della ritenuta nullità delle ipoteche. Essa è pertanto rilevabile d’ufficio, secondo il principio già espresso da Cass. n. 7941/2020.
La Corte ha escluso la condanna alle spese in mancanza di attività difensiva del fallimento intimato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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