Indennità ex art. 42-bis unitaria: no giudicato sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 11650 del 04.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01 ha natura unitaria e non è scomponibile nelle singole voci che concorrono alla determinazione del suo ammontare. Ne consegue che la statuizione del giudice amministrativo avente ad oggetto il solo risarcimento per l’occupazione illegittima non integra una pronuncia di merito sull’indennizzo, ma riguarda un mero elemento del fatto. Essa non è quindi idonea a formare un giudicato esterno sulla giurisdizione, che resta del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, lett. g), del d.lgs. n. 104/10. Il giudicato non si determina sul fatto, ma sulla sequenza fatto-norma-effetto.
Il Fatto
La ricorrente era proprietaria di un terreno che il Comune aveva occupato in via d’urgenza per realizzarvi un parcheggio. L’opera fu eseguita senza che il terreno fosse regolarmente espropriato. Il Comune, impegnato dalla proprietaria in un contenzioso davanti al giudice amministrativo, ha poi disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01. La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo la rideterminazione della giusta somma dovuta per l’ablazione.
Pendevano intanto giudizi di ottemperanza davanti al TAR, nei quali la proprietaria ha chiesto l’annullamento del decreto di acquisizione. Il TAR ha annullato il decreto limitatamente ai criteri di quantificazione dell’indennità per il danno patrimoniale. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le sentenze del TAR fossero passate in giudicato e che il credito indennitario non fosse scomponibile. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra il giudicato amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario sull’indennità di cui all’art. 42-bis. La statuizione oggetto del giudicato amministrativo riguarda il solo risarcimento per l’occupazione senza titolo, e solo funzionalmente a tale profilo è stato considerato il valore venale. La pronuncia non è quindi sul valore del bene, ma sul pregiudizio per l’occupazione illegittima.
Il collegio ricorda che il giudicato esterno copre anche la giurisdizione quando vi è pronuncia sul merito, come affermato da Cass. n. 28179/2020. Per riconoscere un giudicato sulla giurisdizione amministrativa occorre però individuare una statuizione di merito sull’indennità ex art. 42-bis. A tale conclusione la Corte non ritiene di poter pervenire per due ragioni.
La prima: l’indennità ex art. 42-bis ha natura unitaria e non è scomponibile fra le diverse voci, secondo Cass. n. 20691/2021. La seconda: il giudicato, interno ed esterno, non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, come precisato da Cass. n. 32563/24.
Dal punto di vista dell’unitarietà dell’indennizzo, la statuizione sulla singola voce dell’occupazione illegittima ha valenza di statuizione su un elemento del fatto, ma non sulla sequenza fatto-norma-effetto idonea a includervi la considerazione unitaria dei presupposti dell’indennizzo. Non può dunque ravvisarsi un giudicato di merito sull’indennità ex art. 42-bis e, di conseguenza, non sussiste un giudicato esterno opponibile sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è quindi accolto: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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