Consiglieri non esecutivi e dovere di agire informati sui segnali di allarme (Cass. civ. Sez. II n. 7134 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società bancarie i doveri di governo dei rischi e di contenimento del rischio creditizio gravano sull’intero consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri non esecutivi. Questi ultimi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, rispondendo del mancato utile attivarsi. In caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d’Italia ha l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri inerti ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi; spetta invece a costoro provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna che abbia reso non percepibili quei segnali. La presunzione di colpa non configura una responsabilità oggettiva, ma neppure un rinvio alle sole segnalazioni dei delegati.

Il Fatto

Il ricorrente, già componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare, ha proposto opposizione avverso la delibera con cui la Banca d’Italia gli ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nel governo e nella gestione dei rischi e nei controlli interni, per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo e per carenze nel processo del credito.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5302/2015, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 94/2014. Il ricorso è stato riassunto davanti alla Corte di appello di Roma, che ha respinto l’opposizione con sentenza n. 3823/2018. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza di rinvio della pubblica udienza, formulata per la pendenza di giudizi dinanzi alla Corte EDU in materia di sanzioni a vocazione sostanzialmente penale. Richiamando Cass. n. 29963/2024 e Sez. Un. n. 29172/2020, il Collegio rileva che la richiesta, proposta per la prima volta in cassazione, esula dalla funzione istituzionale della Corte e che, comunque, gli oggetti dei giudizi europei non coincidono con quello in esame.

Sul primo motivo, che denunciava eccesso di delega, la Corte esclude il dubbio di legittimità costituzionale. L’art. 3, comma 1, lett. i), n. 1, della legge delega richiama espressamente la procedura sanzionatoria dell’art. 144 d.lgs. n. 385/1993; l’art. 145 del medesimo decreto reca la rubrica “Procedura sanzionatoria” e disciplina sia la fase amministrativa sia la tutela giurisdizionale davanti alla Corte di appello, secondo un’espressione da intendersi in senso lato (Cass. n. 32135/2018).

Il secondo e il terzo motivo contestavano il regime transitorio introdotto dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 72/2015 e il rito camerale mantenuto per i giudizi pendenti. La Corte li rigetta congiuntamente, ribadendo che la denuncia di un vizio processuale non è volta alla salvaguardia dell’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma all’eliminazione del concreto pregiudizio subito dalla parte: è quindi inammissibile l’impugnazione che lamenti la menomazione del diritto di difesa senza specificazione del pregiudizio concreto (Cass. n. 24491/2022).

Sul quarto motivo, relativo alla responsabilità del consigliere non esecutivo, la Corte richiama l’orientamento consolidato in tema di sanzioni ex art. 144 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. n. 21502/2024, Cass. n. 22848/2015, Cass. n. 19556/2020). Il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi degli istituti di credito, sancito dagli artt. 2381 e 2392 cod. civ., non è rimesso alle sole segnalazioni provenienti dai delegati: il consigliere non esecutivo deve possedere conoscenza del business bancario e contribuire al governo efficace dei rischi.

Quanto al quinto motivo, la Corte esclude l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, poiché l’art. 2, comma 3, dello stesso decreto attribuisce rilevanza al momento di commissione della violazione. In assenza di connotazione penale delle sanzioni, opera l’irretroattività della legge (Cass. n. 24375/2023). Il sesto motivo, che censurava l’art. 3 della legge n. 689/1981 rispetto all’art. 48 della Carta di Nizza, è infondato, poiché esclude l’assimilazione delle sanzioni in questione a quelle penali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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