Congedo parentale, onere di prova del preavviso contrattuale a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6054 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per assenza ingiustificata, quando il CCNL di settore impone al dipendente di presentare la richiesta di congedo parentale con un preavviso non inferiore a quindici giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità, è il lavoratore a dover provare di aver osservato tale termine. La clausola collettiva, infatti, conforma le modalità di esercizio del diritto e la sua inosservanza rende l’assenza non giustificata per il periodo corrispondente al preavviso mancante. L’onere di allegare e provare la condizione di oggettiva impossibilità della comunicazione preventiva e tempestiva grava ugualmente sul lavoratore. Il giudice di merito che, invocando la ragione più liquida, non accerti tale profilo e si limiti a valorizzare comunicazioni intervenute in epoca successiva viola la clausola collettiva.

Il Fatto

Il lavoratore era alle dipendenze di una società dal 2000, con qualifica di operaio e poi di coordinatore in turno, secondo il livello previsto dal CCNL dei lavoratori dei porti. Nell’agosto 2018 riceveva una contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro; la società, ritenute insufficienti le giustificazioni, intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo “in tronco”, riconoscendo l’indennità sostitutiva del preavviso.

Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e la tutela c.d. reale per insussistenza del fatto. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il lavoratore avesse tempestivamente comunicato la richiesta di congedo parentale. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società, che ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava, con il primo motivo, un error in procedendo per omessa pronuncia sulla mancata prova dell’invio e della ricezione della PEC con cui il lavoratore avrebbe comunicato l’assenza per congedo parentale, oltre alla violazione del d.P.R. n. 68/2005, degli artt. 2119, 1334 e 1335 cod. civ., del d.lgs. n. 82/2005 e degli artt. 24 e 35, lett. g) CCNL dei dipendenti dei porti, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.

La Corte territoriale aveva deciso sulla base della ragione più liquida, rilevando che la società non aveva censurato la parte della sentenza di primo grado in cui si escludeva l’addebito, valorizzando l’SMS dell’11.08.2018 e l’istanza di congedo presentata all’INPS il 06.07.2018. Il Collegio ritiene invece fondato il motivo con riguardo alla violazione dell’art. 24 CCNL dei dipendenti dei porti, il quale al terzo comma stabilisce che la richiesta di congedo parentale deve essere presentata al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

La Corte d’Appello ha completamente omesso di considerare questa clausola, che onera il dipendente di comunicare con precisa tempestività la richiesta di astensione dal lavoro. A fronte di tale onere la società ha sempre sostenuto di non aver ricevuto la PEC del 06.07.2018. Ciò basta a far gravare sul lavoratore l’onere della prova di aver osservato i tempi di comunicazione, perché solo a tale condizione l’assenza può ritenersi giustificata.

Resta ferma la salvezza, espressamente prevista dalla clausola, dei casi di oggettiva impossibilità della comunicazione preventiva e tempestiva, il cui onere di allegazione e di prova grava ugualmente sul lavoratore. Tale profilo non è stato accertato e da ciò deriva la violazione della clausola collettiva. È irrilevante, ai fini decisori, che il Tribunale avesse fondato la decisione anche sugli SMS dell’11, 12 e 13 agosto 2018: essi non potevano giustificare l’assenza dall’11 agosto, ma semmai solo dal 26 agosto in poi, considerati i quindici giorni di preavviso.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio per il doveroso accertamento sull’avvenuta comunicazione tempestiva dell’istanza di congedo parentale. Resta assorbito il secondo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica, contraddittoria e per relationem, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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