Omessa distrazione spese: correzione errore materiale, non impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8138 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il ricorso per correzione non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Il controricorso nel giudizio concluso con l’ordinanza della Corte di cassazione conteneva la dichiarazione e la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore. Il provvedimento, tuttavia, non aveva disposto la distrazione, limitandosi agli accessori di legge.
È stata quindi proposta istanza di correzione dell’errore materiale. L’istanza è stata notificata all’INPS, che ha resistito, mentre l’altra parte è rimasta intimata. L’avviso di trattazione in adunanza camerale è stato comunicato alle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza fondata, poiché nel controricorso delle parti poi risultate beneficiarie del rimborso delle spese legali era contenuta la corrispondente dichiarazione e richiesta di rito.
Il primo principio affermato riguarda il rimedio praticabile. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non si aggredisce con gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione non è una domanda autonoma: il rimedio corretto è il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in linea con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che ad esso si richiama quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
La Corte valorizza il principio costituzionale della ragionevole durata del processo: il procedimento di correzione garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ..
Il secondo principio concerne la notificazione. Il ricorso per correzione di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione non va notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore agisce, ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Non è ammissibile distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione, tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata, da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura.
La Corte ha quindi accolto il ricorso e disposto l’integrazione del dispositivo dell’ordinanza oggetto di correzione, aggiungendo la formula della distrazione a favore del difensore antistatario. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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