Ricorso inammissibile se non impugna ogni autonoma ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5728 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferiti, a pena di inammissibilità, a ciascuna di tali ragioni. L’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, perché questi non sarebbero in alcun caso idonei a determinare l’annullamento della pronuncia impugnata, restando consolidata l’autonoma motivazione non censurata. Il ricorso che ometta di impugnare una delle rationes decidendi è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Una ricorrente conveniva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione di ore per l’attività specialistica ambulatoriale in regime di convenzione, con disapplicazione degli atti di mancata assegnazione, condanna al conferimento dell’incarico e risarcimento del danno pari ai corrispettivi non maturati.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione. Il giudice di secondo grado fondava il rigetto su un duplice ordine di ragioni: la carenza di copertura economica e la mancata impugnazione del capo con cui il primo giudice aveva escluso che il Comitato consultivo zonale potesse disporre l’assegnazione dell’incarico. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’azienda, pur intimata, non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in quattro censure, tutte volte a dimostrare la sussistenza del diritto all’assegnazione delle ore messe a bando. La ricorrente assume che il termine “assunzione” usato in motivazione dalla Corte territoriale rifletta un travisamento della questione giuridica, trattandosi non di assunzione ma di attribuzione di ore a medico già operante in convenzione.

La Corte rileva che i motivi sono tra loro strettamente connessi e li esamina congiuntamente. Dalla motivazione impugnata emerge però con chiarezza che il giudice di appello aveva ben presente il vero thema decidendum: la sussistenza del diritto all’assegnazione delle ore e la rilevanza della copertura finanziaria. Il preteso travisamento non trova quindi riscontro.

Il profilo decisivo è però un altro. La sentenza d’appello si regge su una duplice ratio decidendi. La Corte territoriale ha rilevato che il capo della pronuncia di prime cure — con cui il Tribunale aveva affermato che il Comitato consultivo poteva esercitare unicamente il potere di designazione e non quello di assegnazione — non era stato impugnato, ed ha aggiunto che tale rilievo era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.

Neppure in cassazione questa autonoma ragione è stata fatta oggetto di impugnazione. Opera allora l’orientamento consolidato, richiamato dalla stessa ordinanza, secondo cui quando la decisione si fonda su più ragioni, ciascuna idonea a sorreggerla, i motivi devono essere specificamente riferibili a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità (Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019). Inoltre, l’inammissibilità o l’infondatezza della censura riferita a una delle ragioni rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, non potendo questi condurre comunque all’annullamento (Cass. n. 15399/2018).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con esclusione della condanna alle spese per non aver l’azienda intimata svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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