Revocazione per errore di fatto e abuso del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6053 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste esclusivamente in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. Non integra errore revocatorio l’interpretazione o la valutazione degli atti e delle questioni di causa, poiché in tal caso si versa in errore di giudizio, insindacabile con il mezzo straordinario. L’errore deve inoltre essere decisivo e vertere su un punto non controverso tra le parti. La proposizione di motivi di revocazione che si risolvono in una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte configura un utilizzo inappropriato dello strumento processuale, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell’esenzione ICI per la dedotta ruralità di alcuni fabbricati, per le annualità 2004/2007. Il giudice regionale aveva accolto in parte il ricorso; la Cassazione, con sentenza n. 19196/2019, aveva invece cassato la decisione e, decidendo nel merito, rigettato l’originaria domanda, sul rilievo che l’accatastamento in categoria D/10 era avvenuto nel 2009 e nel 2010, e quindi fuori dalla procedura del d.l. n. 70/2011.
Gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, hanno proposto revocazione contro quella sentenza, deducendo quattro motivi di errore di fatto. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio: una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto dagli stessi risultante. L’errore deve essere di assoluta immediatezza, non richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche e non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Richiamando un consolidato indirizzo (Sez. T. n. 24178 del 2024, Sez. U. n. 4367 del 2021), il Collegio ribadisce che l’errore deve essere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti.
Con il primo motivo il contribuente ha sostenuto che la Corte avrebbe fondato la decisione sull’art. 7 d.l. n. 70/2011, questione mai dibattuta nei gradi di merito. La doglianza è inammissibile: il secondo motivo del ricorso per cassazione aveva proprio dedotto la violazione di quella disciplina, sicché la questione era stata oggetto di controversia e costituiva il contenuto precipuo del motivo. La stessa Commissione regionale aveva trattato il profilo, come dimostra il passaggio richiamato nella decisione impugnata.
Il secondo motivo censurava l’assunto della mancata presentazione della domanda ex art. 7 d.l. n. 70/2011, pur essendo i beni già accatastati in D/10. Anche tale doglianza si pone contro la valutazione giuridica della Corte, che aveva escluso la produzione di effetti retroattivi quinquennali in capo a dichiarazioni rese prima della previsione del relativo modello procedurale.
Il terzo motivo assumeva che, essendo l’efficacia retroattiva limitata al quinquennio anteriore, la mancata presentazione della domanda non avrebbe potuto incidere per gli anni 2004/2005. La Corte rileva il difetto di interesse: se la mancata presentazione non incideva su quelle annualità, il ricorrente non può trarne utilità. Manca comunque un errore di fatto, avendo la Corte operato una valutazione giuridica assorbente.
L’ultimo motivo contestava la cassazione senza rinvio, sul presupposto che due fabbricati fossero rurali e non contestati. La circostanza non risulta: il Comune aveva indicato che il giudizio riguardava sette fabbricati, sei dei quali classificati in D/10 solo nel 2009-2010, ed uno in A/4. L’epoca del classamento era dunque oggetto di esplicita controversia, il che esclude il vizio revocatorio.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese. La Corte ravvisa inoltre un abuso del processo: la palese inammissibilità dei motivi evidenzia un tentativo di instaurare un inammissibile quarto grado di giudizio, con conseguente condanna, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Nota della Redazione
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