Sospensione cautelare, il limite quinquennale vale anche per quella facoltativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6186 del 08.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di durata di cinque anni della sospensione cautelare dal servizio, stabilito dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, costituisce clausola di garanzia di portata generale e si applica a ogni ipotesi di sospensione cautelare determinata da un procedimento penale, sia obbligatoria sia facoltativa. I diversi periodi di sospensione si cumulano ai fini del computo del termine quinquennale. L’interpretazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 va condotta in senso costituzionalmente orientato agli artt. 3 e 97 Cost., in ossequio ai principi di ragionevolezza, presunzione di non colpevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Va quindi superato l’orientamento che riferiva il limite alla sola sospensione obbligatoria.
Il Fatto
La controversia riguarda il risarcimento del danno richiesto da una dipendente pubblica per la ingiusta protrazione della sospensione cautelare dal servizio, disposta in relazione a un procedimento penale conclusosi con assoluzione irrevocabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo ingiusta la protrazione a far tempo da una certa data.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, ravvisando tre distinti periodi di sospensione e il superamento del termine massimo quinquennale. Ha ritenuto applicabile il limite di cui all’art. 9 della legge n. 19/1990 tanto alla sospensione obbligatoria quanto a quella facoltativa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il termine riguardi la sola sospensione obbligatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un contrasto di giurisprudenza sul perimetro applicativo del termine massimo di durata della sospensione cautelare. La ricorrente invoca il precedente che escludeva il cumulo tra sospensione obbligatoria e facoltativa, reputando il limite riferibile alla sola sospensione obbligatoria, in quanto ancorata al dato formale del rinvio a giudizio.
La Corte non condivide tale lettura e ne prende le distanze. Richiama il diverso orientamento secondo cui il termine di cinque anni opera per ogni caso di sospensione cautelare determinata da un procedimento penale, alla luce dei principi di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Il passaggio decisivo è l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 agli artt. 3 e 97 Cost. La Corte osserva che il precedente invocato dalla ricorrente si era confrontato solo parzialmente con la giurisprudenza costituzionale, trascurando le pronunce successive che hanno affrontato la materia in modo approfondito.
Viene valorizzata la giurisprudenza costituzionale secondo cui la misura cautelare, proprio perché tale, deve essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili e non può gravare eccessivamente sui diritti compressi, in ossequio al criterio di proporzionalità. Il limite quinquennale assume così il carattere di clausola di garanzia di portata generale, comprensiva di ogni ipotesi di sospensione cautelare per procedimento penale, facoltativa o obbligatoria.
La Corte ritiene che una diversa lettura consentirebbe una protrazione sine die della sospensione facoltativa, trasformandola da misura strumentale di tutela dell’interesse pubblico in misura afflittiva di per sé. Il ricorso è quindi rigettato, con conferma dell’applicazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 operata dalla corte territoriale e condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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