Efficacia del giudicato sull’inquadramento nei confronti dell’ente pubblico successore nel rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2168 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi nei confronti dell’ente pubblico datore di lavoro in ordine all’inquadramento del lavoratore, relativamente alle mansioni espletate presso l’ente medesimo, fa stato, salve le eventuali sopravvenienze, anche nei confronti dell’ente pubblico succeduto quale datore di lavoro nello stesso rapporto di impiego. Ogni vicenda traslativa riguardante un’attività svolta dal soggetto pubblico rientra nello spettro applicativo dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001. È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare interpretazioni normative contrastanti. La corretta individuazione dell’oggetto del giudizio non costituisce un fatto principale o secondario, ma una questione di diritto, la cui deduzione è soggetta agli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e non può essere devoluta al sindacato di legittimità ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., limitato al “minimo costituzionale” della motivazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti di un ente pubblico non economico regionale, cui era succeduta un’altra entità pubblica. Il lavoratore aveva ottenuto un giudicato favorevole in ordine all’inquadramento nel superiore livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori. L’ente pubblico convenuto nel presente giudizio, ritenendo di non essere vincolato da tale pronuncia, aveva negato l’applicazione degli effetti economici derivanti dall’inquadramento riconosciuto.
La sentenza impugnata aveva invece accolto le ragioni del lavoratore, affermando l’efficacia del giudicato anche nei confronti dell’ente successore nel rapporto di impiego. Avverso tale decisione, l’ente pubblico proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, entrambi incentrati sulla dedotta erronea individuazione dell’oggetto del giudizio. Il ricorrente sosteneva che il giudizio non riguardasse l’accertamento del diritto all’inquadramento (già escluso da un precedente giudicato), ma l’applicazione di un diverso antecedente giudicato formatosi nei confronti di altro soggetto.
Nel dichiarare inammissibili tali motivi, la Corte ha osservato che il ricorso non assolveva compiutamente agli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non avendo trascritto né i giudicati né il ricorso di primo grado. Ha inoltre precisato che la corretta individuazione dell’oggetto del giudizio non costituisce un fatto principale o secondario, ossia un preciso accadimento storico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, citando i precedenti di Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017. Ne consegue che tale questione non può essere dedotta come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Anche il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione delle norme sulla contrattazione collettiva e il rischio di danno erariale, è stato giudicato inammissibile. La censura non si confrontava con il principio posto dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudicato formatosi nei confronti dell’ente pubblico datore di lavoro in ordine all’inquadramento del lavoratore fa stato anche nei confronti dell’ente pubblico succeduto, essendo ogni vicenda traslativa riconducibile all’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ha infine richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ribadito da Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 2022, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, denunciabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione del semplice difetto di sufficienza.
Nota della Redazione
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