Ripetizione di somme erogate al lavoratore: nullità per motivazione apparente in caso di condanna al lordo e non al netto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20136 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente o perplessa della sentenza, che non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c. È nulla, per tale vizio, la sentenza di merito che, in sede di ripetizione di somme indebitamente erogate, affermi il principio per cui il datore di lavoro non può pretendere la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali – mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente – e poi condanni il lavoratore alla restituzione di una somma che rappresenta l’importo lordo risultante dalla busta paga, senza spiegare le ragioni dell’irriducibile contraddizione tra motivazione e dispositivo. La violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (omesso esame di un fatto storico decisivo) è invece inammissibile quando il ricorrente non individui un fatto realmente omesso, risultante dagli atti processuali e oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una domanda di ripetizione proposta dalla società datrice di lavoro nei confronti della lavoratrice, già condannata in un precedente grado di giudizio al pagamento di somme. La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, aveva dichiarato l’illegittimità della proroga del contratto a termine e la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, condannando la società alla riammissione della lavoratrice e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Il giudice di merito aveva però accolto anche la domanda restitutoria della società, condannando la lavoratrice alla restituzione di una somma netta di euro 31.997,80, oltre interessi.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, evidenziando come la somma oggetto di condanna corrispondesse in realtà all’importo lordo risultante dalla busta paga, e non all’importo netto effettivamente percepito. La società resisteva con controricorso, articolando a sua volta ricorso incidentale basato su un’unica censura.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, risolvendolo in senso favorevole alla ricorrente. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ha ribadito che l’anomalia motivazionale integra un error in procedendo comportante la nullità della sentenza quando la motivazione sia apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non consentendo alcun effettivo controllo sull’iter logico seguito dal giudice.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato un’irriducibile contraddizione all’interno della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva correttamente affermato che le somme ripetibili non possono essere richieste al lordo delle ritenute fiscali, in quanto queste ultime non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; tuttavia, la condanna restitutoria aveva ad oggetto una somma che rappresentava l’importo lordo risultante dalla busta paga, peraltro comprensiva di voci che non apparivano riconducibili alla condanna del primo grado.

La Corte ha evidenziato che la motivazione non spiegava le ragioni di tale contraddizione, lasciando all’interprete il compito di integrare il ragionamento con ipotetiche congetture. Ne discende la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della quantificazione della domanda di ripetizione, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto la censura di omesso esame di un fatto storico risalente al licenziamento del 2008 non individuava un fatto realmente omesso, risultante dagli atti e oggetto di discussione tra le parti, come richiesto dalla disciplina novellata dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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