Motivazione per relationem a precedente e nullità della sentenza per carenza assoluta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6185 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem a un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato. In difetto di tali requisiti minimi la motivazione è totalmente carente e la sentenza è nulla. Il mero rinvio a precedenti asseritamente identici, senza ricostruzione della fattispecie e verifica di sovrapponibilità, integra pertanto il vizio di nullità della decisione.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’opposizione proposta da una azienda sanitaria locale avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una dirigente sanitaria per differenze retributive. La ricorrente rivendicava la retribuzione di posizione, fissa e variabile, determinata per gli anni 2003/2007 e 2007/2008 in misura tale da ledere il diritto al trattamento minimo contrattuale previsto dal CCNL.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione, ha respinto l’opposizione richiamando precedenti della stessa Corte ritenuti identici. Avverso tale sentenza l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla controricorrente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non sovrapponibilità tra la controversia sottoposta al giudice di merito e i precedenti cui la sentenza rinviava. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per il carattere meramente apparente della motivazione, incapace di far desumere i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la motivazione per relationem a un precedente esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato. In difetto di tali requisiti minimi si configura la totale carenza di motivazione e la nullità del provvedimento (Cass. n. 17403 del 2008 e Cass. n. 11227 del 2017).

Applicando tale principio, la Corte rileva che la motivazione dell’impugnata sentenza si esaurisce nel mero riferimento a precedenti della stessa Corte territoriale. Risulta omessa la ricostruzione della fattispecie concreta e non emerge la riconducibilità di questa al principio di diritto richiamato: la motivazione è pertanto assolutamente carente, con conseguente nullità della sentenza.

Il secondo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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