Contribuzione addizionale ASpI/NASpI dovuta dalle università non statali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6972 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 8, della legge n. 423/1991, che equipara le università non statali legalmente riconosciute a quelle statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, non si applica al contributo addizionale ASpI/NASpI. Tale contributo, introdotto successivamente dall’art. 2, commi 28-30, della legge n. 92/2012 per i lavoratori assunti a tempo determinato, è disciplinato da un regime compiuto che elenca tassativamente le ipotesi di esclusione, tra le quali non rientrano i dipendenti delle università non statali, non qualificabili come pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Il successivo aumento dell’aliquota allo 0,5% disposto dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2018, non trova applicazione per le università private, per le quali resta ferma l’aliquota previgente, ma ciò non elide l’obbligo contributivo base.
Il Fatto
L’I.N.P.S. aveva emesso nei confronti di un’università non statale tre avvisi di addebito relativi alla contribuzione addizionale ASpI e successivamente NASpI. L’ateneo proponeva opposizione, accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello di Milano, che aveva ritenuto la contribuzione non dovuta in forza dell’equiparazione tra università non statali e statali prevista dall’art. 4, comma 8, della legge n. 423/1991, essendo queste ultime escluse dal pagamento del contributo addizionale. Avverso tale sentenza l’Istituto previdenziale proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 2, commi 28-30, della legge n. 92/2012.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, dando continuità al precedente richiamato nel testo, che ha chiarito il rapporto tra la norma generale del 1991 e la disciplina speciale introdotta nel 2012. L’art. 4, comma 8, della legge n. 423/1991 risale a un’epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e non poteva ricomprendere uno specifico istituto contributivo, come il contributo addizionale per ASpI e NASpI, introdotto solo successivamente per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
La Corte ha evidenziato che l’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 esclude dal contributo le sole categorie di lavoratori indicate al successivo comma 29, tra cui, alla lettera d), i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Tale norma include tra le pubbliche amministrazioni le università statali, ma non quelle non statali, che non possono essere qualificate come tali. La contribuzione addizionale risulta quindi disciplinata da un regime compiuto, che prevale sulla norma generale antecedente del 1991. La Corte ha inoltre chiarito che l’aumento dell’aliquota allo 0,5%, disposto dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018, non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriori, ma tale esclusione non incide sulla sussistenza dell’obbligo contributivo in questione.
La Corte ha concluso che il rapporto di genere a specie tra la disposizione generale e quelle speciali costituisce il nucleo essenziale della decisione. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: l’originaria opposizione è stata rigettata. Le spese dell’intero processo sono state compensate, considerato l’orientamento formatosi solo di recente sulla questione.
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Nota della Redazione
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