Art. 6.

Art. 6.

Inderogabilità convenzionale della competenza

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale