Sorteggio dei lotti esperibile solo dopo il giudicato sul progetto divisionale (Cass. civ. Sez. II n. 6479 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 789, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., si può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto divisionale siano state risolte con sentenza passata in giudicato. L’ordinanza di sorteggio e assegnazione dei lotti erroneamente resa in difetto di tale condizione non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del carattere della decisorietà. Essendo mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la sentenza, il provvedimento di assegnazione è destinato a essere automaticamente travolto dall’accoglimento dell’impugnazione. La questione relativa al merito delle valutazioni tecniche resta estranea al sindacato di legittimità quando il giudice abbia giustificato le ragioni della propria adesione alla consulenza.
Il Fatto
Il Tribunale, con sentenza del 2014, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra tre fratelli, titolari di quote uguali su immobili siti nel medesimo comune, approva il progetto divisionale elaborato in c.t.u. e assegna i lotti, ponendo a carico dell’attore un conguaglio.
Il soccombente propone appello, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica. La Corte d’appello accoglie l’istanza istruttoria e, all’esito, con sentenza del 2018 forma tre quote, assegna la terza all’appellante e dispone il sorteggio tra gli appellati delle restanti, con conguagli a carico degli assegnatari. Avverso tale sentenza il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle regole sul sorteggio, la nullità della consulenza per asserita lesione del contraddittorio tecnico e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione impugnabile sulla data del sorteggio: si è limitata a dare atto, in dispositivo, che si sarebbe provveduto con separata ordinanza. Ogni eventuale vizio dell’ordinanza che ha poi fissato l’udienza per il sorteggio andava dedotto nel prosieguo della causa, chiedendo la revoca del provvedimento.
Sul piano sistematico, la Corte enuncia il principio secondo cui l’ordinanza di sorteggio e assegnazione dei lotti, pur erroneamente resa prima del giudicato sul progetto, non è impugnabile ex art. 111 Cost.: è provvedimento di natura istruttoria, revocabile e privo di decisorietà. Richiama in proposito Cass. Sez. 2 n. 22435 del 2013 e Cass. Sez. 2 n. 6167 del 2015, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 2 n. 7182 del 2018.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa infondato perché l’art. 195, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 5, legge n. 69/2009, si applica ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, mentre l’atto introduttivo è stato notificato nel 2006. Nel regime previgente nessuna norma imponeva al c.t.u. di fornire una bozza della relazione; le parti avevano diritto di partecipare all’accertamento materiale dei dati, non alla stesura dell’elaborato. I chiarimenti resi alle osservazioni delle parti, pur modificativi delle conclusioni, non determinano quindi alcuna nullità.
Il terzo motivo è infondato. La consulenza disposta in appello è stata unica e la Corte territoriale non doveva specificare le ragioni dell’adesione all’elaborato definitivo. La sentenza ha considerato le critiche delle parti e ha motivato la scelta dei valori O.M.I. e la non edificabilità in sopraelevazione dei locali commerciali. Il merito delle valutazioni tecniche resta estraneo al sindacato di legittimità.
Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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