Compensazione spese e soccombenza unitaria nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 6474 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese processuali, deve essere stabilita con criterio unitario e globale, valutando l’esito complessivo del giudizio e non il risultato dei singoli gradi. Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alla sentenza di cassazione e non può rilevare questioni, neppure rilevabili d’ufficio, che la Corte suprema abbia già presupposto superate. La cassazione parziale travolge la statuizione sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, perché accessoria e conseguenziale, imponendone la rinnovazione. Il valore della causa di divisione si determina in base alla massa attiva da dividere, non alla singola quota, quando la controversia investe la qualità di erede.
Il Fatto
Una successione apertasi nel 1970 e la comunione ereditaria tra più stirpi sono all’origine di un contenzioso pluridecennale. Alcuni chiamati agirono per lo scioglimento della comunione; un coerede eccepì la prescrizione del diritto di accettare l’eredità e chiese l’usucapione dei beni. Il Tribunale accolse in parte la prescrizione e rigettò l’usucapione. La Corte d’appello, poi la Cassazione con rinvio, quindi il giudice del rinvio sono intervenuti più volte.
Con la sentenza n. 293/2019 la Corte d’appello di Potenza, in sede di rinvio, accolse la prescrizione verso alcuni chiamati e regolò le spese, compensandone un quinto e ponendo i restanti quattro quinti a carico degli attori in riassunzione. Avverso tale pronuncia, limitatamente alle spese, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la controricorrente con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso incidentale sosteneva che il giudice del rinvio avesse violato il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la precedente sentenza di cassazione, accogliendo il motivo sull’omessa pronuncia, aveva presupposto che su quella eccezione il giudicato non si fosse formato, devolvendo la questione al giudice del rinvio. Questi era quindi obbligato alla disamina nel merito, senza poter rilevare questioni non considerate dalla Corte suprema, pena la intangibilità della sentenza di rinvio.
Sul ricorso principale, la Corte ha escluso ogni errore nell’applicazione del principio di soccombenza. La sentenza impugnata aveva applicato il criterio unitario e globale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità: decisivo era che l’eccezione di prescrizione e le tesi volte a negare la qualità di eredi fossero state rigettate proprio verso le controricorrenti. Ciò impediva il consolidarsi dell’intero asse ereditario in capo ai ricorrenti e ne fondava la soccombenza. Nei giudizi di divisione rileva la regola della soccombenza per le spese conseguite a inutili resistenze alla divisione.
La Corte ha poi confermato che la cassazione parziale travolge la statuizione sulle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, perché accessoria e conseguenziale. Il giudice del rinvio doveva perciò rinnovarla ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., con nuova pronuncia che sostituisce integralmente la precedente.
Quanto al valore della lite, la Corte ha richiamato l’art. 12, ultimo comma, cod. proc. civ.: nella causa di divisione il valore si determina sulla massa attiva da dividere. Poiché la controversia investiva anche l’individuazione degli eredi, essa interessava l’intera massa e non la singola quota, con esatta applicazione dell’art. 5 D.M. n. 55/2014.
Infine, la Corte ha respinto la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la condanna alle spese è pronuncia accessoria e può essere emessa d’ufficio, purché manchi un’espressa volontà contraria della parte vittoriosa. Né la richiesta di compensazione né l’erronea convinzione di soccombenza integrano una rinuncia alle spese. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati rigettati, con compensazione verso la ricorrente incidentale e condanna dei ricorrenti verso la controricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione