Parere antincendio dovuto per la sola detenzione di fibre tessili nel deposito (Cass. civ. Sez. III n. 6473 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di richiedere il parere preventivo antincendio, previsto dal d.m. 16 febbraio 1982 per gli stabilimenti e gli impianti ove si producono, lavorano o detengono fibre tessili in quantitativi di massa superiori a 5.000 kg, sussiste anche quando nel locale si svolga la sola attività di detenzione di capi di abbigliamento, senza alcuna lavorazione o trasformazione industriale. La norma, nel riferirsi alla detenzione di fibre tessili nello stabilimento, non richiede che il locale sia qualificabile come opificio. Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima composta dalla sequenza fatto, norma ed effetto, dotata di autonoma efficacia decisoria. La mera erronea qualificazione giuridica della fattispecie non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che ricorre solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto.

Il Fatto

I proprietari di un locale ad uso deposito, situato al piano interrato di un fabbricato condominiale, ne assumevano la comproprietà e lo concedevano in locazione alla società conduttrice. Nel locale si sviluppava un incendio che danneggiava il bene locato, le parti comuni condominiali e alcune unità immobiliari di proprietà esclusiva di terzi.

I proprietari e i condomini intervenuti agivano dinanzi al Tribunale per accertare la responsabilità della conduttrice e delle compagnie assicurative. Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarava la responsabilità solidale dei proprietari e della conduttrice ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e condannava i convenuti al risarcimento. La Corte d’appello, in sede di impugnazione, rigettava l’appello incidentale della conduttrice e del suo legale rappresentante, che ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’individuazione della categoria di attività rilevante ai fini dell’obbligo di parere antincendio. La corte territoriale, esclusa l’applicabilità della voce relativa ai locali di deposito con superficie e quantità di materiali combustibili eccedenti determinate soglie, aveva ricondotto l’attività di deposito di fibre tessili all’ipotesi riguardante stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano o detengono fibre tessili in massa superiore a 5.000 kg.

Il ricorrente sosteneva che tale sussunzione fosse erronea, perché il deposito di merci non sarebbe equiparabile a un opificio, e che la sentenza avesse violato il giudicato interno formatosi sulla natura dell’attività esercitata, nonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio dispositivo in materia probatoria.

La Corte osserva che la conclusione del giudice d’appello muove dalla premessa che l’obbligo di acquisire il parere derivi dalla mera detenzione nel deposito delle fibre tessili in quantità superiore a 5.000 kg, circostanza non contestata dal ricorrente. La norma applicata non si limita a richiamare la produzione e la lavorazione, ma menziona espressamente anche la detenzione delle fibre nello stabilimento; espressione che ben può definire il locale adibito a deposito.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria. Inoltre la questione sottoposta al giudice era se la conduttrice avesse o meno l’obbligo di chiedere il parere, essendo il locale utilizzato come deposito di abbigliamento.

Il secondo motivo è infondato, poiché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto. Il terzo e il quarto motivo non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha mai affermato né ipotizzato lo svolgimento nel deposito di un’attività industriale, di trasformazione o lavorazione di fibre tessili. I motivi, esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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