Conflitto di giurisdizione d’ufficio e prima udienza di trattazione nel rito amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 6533 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice amministrativo davanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di translatio iudicii, l’art. 11, comma 3, c.p.a. va interpretato nel senso che il limite temporale oltre il quale il conflitto non è più proponibile è costituito dall’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., che dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, e non dalle udienze di verifica preliminare con funzioni meramente ordinatorie. Il differimento di tale udienza, necessitato dall’esigenza di integrare la completezza del fascicolo processuale, non consuma il potere del giudice di sollevare il conflitto, perché l’assenza della documentazione impedisce in concreto l’utile esercizio dei poteri di controllo e di verifica della propria giurisdizione. Nel merito, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento e la quantificazione del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto concessorio e non sussista alcun potere discrezionale della P.A.
Il Fatto
Una società assegnataria di un lotto di terreno, sul quale aveva realizzato alloggi di edilizia popolare poi ceduti a terzi, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale civile avverso l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva richiesto un’integrazione degli oneri connessi al procedimento di espropriazione e di successiva concessione del diritto di superficie.
Il Tribunale civile declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, davanti al quale la causa era stata riassunta, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Il Comune ha depositato controricorso; la società non ha svolto difese in questa sede e il Sostituto procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano anzitutto l’ammissibilità del regolamento d’ufficio. La questione riguarda la tempestività della sollevazione del conflitto, avvenuta in una udienza successiva alla prima fissata nel giudizio riassunto.
Il Collegio richiama il proprio insegnamento secondo cui il limite temporale è costituito dall’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa. Tale udienza non coincide con quelle di verifica preliminare e di smistamento, frequenti nelle prassi processuali con funzioni meramente ordinatorie, come quella celebratasi nel giudizio a quo per l’integrazione documentale.
La ragione ispiratrice dell’art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009 è quella di evitare ogni inutile dispendio di attività processuale: la competenza giurisdizionale, già individuata nella precedente sentenza, diviene incontestabile se il giudice successivamente adito non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio dissenso. Nella specie, però, l’incompletezza del fascicolo rilevata alla prima udienza ha impedito in concreto l’utile esercizio del potere di provvedere sulla domanda e di verificare la propria giurisdizione. Il differimento necessitato ha dunque lasciato integra la facoltà del giudice di sollevare il conflitto alla successiva udienza.
Nel merito, le Sezioni Unite confermano la soluzione del giudice amministrativo. Le controversie promosse dall’ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie, ove non comportino la spendita di poteri pubblicistici ma siano volte al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio del petitum sostanziale mostra che la domanda attiene all’effettiva sussistenza e alla misura dei corrispettivi rideterminati dal Comune, senza rimettere in discussione il rapporto concessorio presupposto.
La giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sussiste solo quando sia contestata ex ante la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A.; quando invece vengono in rilievo ex post la misura del corrispettivo o l’effettività dell’obbligazione, opera la deroga espressa per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Il ricorso è pertanto accolto quanto al merito e la giurisdizione è dichiarata del giudice ordinario.
Nota della Redazione
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