Permuta immobiliare, IVA dovuta alla stipula e non al rogito successivo (Cass. civ. Sez. V n. 6551 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permuta immobiliare rilevante ai fini IVA, le singole operazioni che la compongono restano autonome e soggette separatamente a tassazione, con applicazione della relativa disciplina quanto a presupposti, base imponibile e aliquota. Ai sensi dell’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di beni immobili si considera effettuata al momento della stipulazione, sicché l’imposta è dovuta in tale esercizio. La fatturazione tardiva, intervenuta in un esercizio successivo, non sana l’omessa fatturazione né esime dal versamento dell’imposta riferita all’esercizio di riferimento, restando salva la richiesta di rimborso di quanto indebitamente corrisposto in ritardo, ricorrendone le condizioni di legge. Non sussiste duplicazione d’imposta, poiché il tributo non è stato versato nel periodo di competenza.
Il Fatto
La vicenda origina da due avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, notificati a un contribuente e fondati sul recupero dell’imposta in relazione a tre operazioni immobiliari. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo inammissibile il motivo sull’operazione conclusa nel 2009 e infondati gli altri, sul presupposto che i contratti definitivi integrassero distinte vendite e che il prezzo del terreno fosse costo deducibile.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il contribuente resisteva con controricorso. La causa era rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria e discussa in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché relativi alla medesima operazione, sono accolti. La Corte rileva l’errore della CTR nell’aver dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio: l’Amministrazione non aveva dedotto circostanze nuove, ma aveva insistito sulla ripresa IVA, replicando soltanto all’eccezione del contribuente sull’intervenuto versamento del tributo. Nel merito, la permuta è operazione rilevante ai fini IVA in base all’art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che amplia la nozione civilistica di cui all’art. 1552 cod. civ., estendendola anche alle permute tra beni e servizi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. n. 1605 del 2023, Cass. n. 19930 del 2020, Cass. n. 28723 del 2017 — ai fini IVA la permuta non va considerata come un’unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, cui applicare separatamente la relativa disciplina. Poiché l’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile, considera effettuata la cessione immobiliare al momento della stipulazione, la Corte afferma che la mancata emissione della fattura implica l’omesso versamento dell’IVA nell’esercizio di riferimento.
Ne deriva che l’eventuale fatturazione in altro esercizio, con il relativo versamento, non sana la violazione e non integra il pagamento di una fattura mai tempestivamente emessa. La Corte esclude altresì la duplicazione d’imposta prospettata dalla CTR: se il tributo non è stato versato nel periodo di competenza, esso va corrisposto all’Erario, salva la richiesta di rimborso di quanto pagato in ritardo, ricorrendone le condizioni di legge.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti accolti. Per l’operazione contraddistinta dal preliminare di permuta, le distinte vendite successive non elidono la qualificazione unitaria dell’operazione come permuta: alla stipula del primo rogito erano già intervenuti due pagamenti correlativi, e il contribuente avrebbe dovuto emettere fattura per l’importo e versare la relativa IVA in ragione della parziale esecuzione della controprestazione. Analogamente, per l’ulteriore operazione, il versamento di un acconto contestuale al trasferimento del terreno imponeva la fatturazione e il versamento dell’imposta in tale esercizio, non giovando il versamento successivo su fattura erroneamente emessa per l’intero prezzo formale, con salvezza del rimborso.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.