Notifica cartelle e conoscenza della pretesa: onere di autosufficienza e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. V n. 8260 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, chi impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria non può far valere i vizi di notifica delle cartelle sottostanti quando sia comprovata la sua piena conoscenza della pretesa impositiva, acquisita con il ricevimento di una precedente intimazione di pagamento rimasta non impugnata. L’intimazione successiva a un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo: ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 essa è sindacabile solo per vizi propri, con la conseguenza che il vizio di notifica delle cartelle, superato dall’acquisita conoscenza, non è più deducibile. Il credito erariale per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione l’estinzione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Dalla sentenza impugnata emerge che al contribuente, nel giugno 2018, veniva recapitata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tributi asseritamente omessi (bollo auto, IVA, IRPEF e IRAP) iscritti in cartelle che egli assumeva mai ritualmente notificate.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che decideva parzialmente in suo favore, essendo la pretesa ridotta a quattro cartelle. La Commissione tributaria regionale accoglieva poi l’appello del contribuente, dichiarava ammissibile il ricorso introduttivo e rilevava la prescrizione del credito. L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla cartella consegnata alla sorella del contribuente, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: a fronte dell’accertamento in fatto della CTR sulla mancata spedizione della raccomandata informativa, la ricorrente non ne allega la prova, non indicando nemmeno il numero corrispondente, che non emerge dalla relata.
Il secondo motivo è accolto: la CTR ha omesso di esaminare la documentazione sulla notifica della cartella consegnata a mezzo posta, dalla quale si ricava il procedimento seguito e l’identità del consegnatario. Il motivo soddisfa gli oneri di precisione e autosufficienza circa il procedimento notificatorio.
Il terzo motivo è fondato. La Corte richiama Sez. V n. 23346 del 28/06/2024 e il principio secondo cui, decorso il termine di sessanta giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 senza impugnazione dell’intimazione, è irrilevante l’irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle. L’intimazione di pagamento che segua un atto impositivo divenuto definitivo non è nuovo atto impositivo: essa è sindacabile solo per vizi propri.
La CTR, scrivendo che la comunicazione ricevuta è “il primo atto” che consentì la conoscenza del credito, ha instaurato un collegamento diretto “omisso medio” tra cartelle e preavviso, ignorando la notifica dell’intimazione non impugnata e le ulteriori prove di conoscenza. Il vizio di notifica risulta così sanato dalla conoscenza acquisita, che segna il dies a quo del termine ad impugnare.
Il quarto motivo è accolto: il credito erariale per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine decennale, non operando l’estinzione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur annuale, ha carattere autonomo ed unitario. Il quinto motivo resta assorbito.
La Corte accoglie quindi il secondo, terzo e quarto motivo, rigetta il primo e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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