Ricorso in cassazione inammissibile per violazione dell’autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 6701 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., quando non espone gli elementi di fatto indispensabili a ricostruire la vicenda controversa. Tale carenza impedisce alla Corte di valutare la decisività dell’errore in tesi commesso dal giudice di merito e, dunque, la fondatezza della censura. Il requisito di specificità dei motivi impone che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di cassazione, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso atto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sette cartelle di pagamento relative a tributi vari, delle quali assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto attraverso un estratto di ruolo autonomamente acquisito presso l’agente della riscossione. La Commissione adita accoglieva il ricorso e annullava gli atti esattivi.

La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dichiarava inammissibile l’originario ricorso del contribuente, sul presupposto dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle impugnate. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.. Sosteneva che la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, recante doglianze di merito non più deducibili per effetto della corretta notifica della cartella e della sua mancata opposizione. A sostegno invocava l’orientamento di legittimità che riconosce l’interesse del contribuente a esperire, mediante l’impugnazione del ruolo, un’azione di accertamento negativo volta a far valere la prescrizione della pretesa erariale maturata dopo la regolare notifica.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., corollario del requisito di specificità dei motivi, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8950/2022. Dalla lettura dell’atto non era dato ricavare quando fossero state notificate le cartelle risultanti dall’estratto di ruolo che il contribuente assumeva essergli stato rilasciato in data 25 ottobre 2017.

Secondo la Corte, la mancata esposizione degli elementi di fatto indispensabili alla ricostruzione della vicenda impedisce di valutare la fondatezza della doglianza. L’intero atto di gravame si risolveva in una lunga disquisizione teorica sulla proponibilità, dinanzi al giudice tributario, di un’azione preordinata a un simile accertamento, senza i necessari riferimenti alla fattispecie concreta. Mancava, in particolare, l’indicazione del lasso di tempo decorso dalla notifica rispetto alla durata dell’eccepita prescrizione dei crediti.

Tale carenza assertiva non consente di apprezzare la decisività dell’errore in tesi commesso dalla CTR, non potendo la Corte verificare se l’esito della controversia sarebbe stato diverso. Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di cassazione e a permettere la valutazione della loro fondatezza, senza rinvio a fonti esterne (Cass. n. 10017/2022; Cass. n. 33160/2023; Cass. n. 23526/2024). Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *