Rimborso IVA al comodatario per opere su immobile di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 10064 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione dell’IVA, o in mancanza all’alternativo diritto al rimborso, per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento. È sufficiente la sussistenza di un nesso di strumentalità tra il bene e l’attività svolta, anche se potenziale o in prospettiva. Non rileva l’asportabilità delle opere al termine del periodo contrattualmente stabilito. La disciplina del rimborso IVA non richiede un atto di acquisto di beni, potendo riguardare anche opere eseguite su immobile di terzi concesso in comodato.

Il Fatto

Il contribuente si opponeva al diniego di rimborso dell’IVA assolta sulle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili detenuti in comodato per l’esercizio di attività di affittacamere. Sosteneva che gli immobili costituivano beni strumentali all’impresa, di uso durevole, e che le opere erano state iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

L’Ufficio contestava la fondatezza della pretesa, rilevando che la contribuente deteneva i beni in forza di un contratto di comodato e non di un diritto reale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto al rimborso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava il ricorso introduttivo. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’ambito applicativo della procedura di rimborso IVA prevista dall’art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972. Il giudice di appello aveva ritenuto che il riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza richiedesse un previo atto di acquisto di beni, non configurabile quando si realizzano opere di ristrutturazione su beni concessi in comodato. Da qui il rigetto.

La Corte censura questa impostazione. L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta.

Il Collegio richiama il proprio indirizzo, fondato su Cass., Sez. Un., n. 13162 del 2024, Cass., Sez. V, n. 27813 del 2022 e Cass., Sez. VI-5, n. 215 del 2021. L’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto, anche non asportabili al termine del rapporto, dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, quando sussista il nesso di strumentalità con l’attività, anche solo potenziale o in prospettiva.

La Commissione regionale non si è conformata a tali principi, affermando che l’IVA in questione si riferisce non già all’acquisto di beni, bensì alla realizzazione di opere su immobile di terzi concesso in comodato, non riconducibile alla fattispecie di acquisto e quindi estranea alla procedura di rimborso di cui all’art. 30, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972. Il motivo è pertanto fondato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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