Regime premiale studi di settore e omessa motivazione della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 6709 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni relative alla preclusione degli accertamenti analitico-induttivi e alla riduzione di un anno del termine di decadenza, derivanti dall’ammissione al regime premiale di cui all’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, costituiscono quaestiones iuris e non quaestiones facti. Esse non sono perciò censurabili con il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nel testo vigente dopo la modifica dell’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Ove il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello incidentale, la parte che intenda contestare tale statuizione deve denunciare la violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 o l’error iuris compiuto dal giudice di merito, non già l’omesso esame del merito delle questioni.

Il Fatto

La Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, titolare di ditta individuale esercente commercio al dettaglio di ferramenta, un avviso di accertamento. Il reddito d’impresa e il valore della produzione netta venivano determinati con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini IRPEF e IRAP per l’anno 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, riformava la decisione con sentenza n. 5297/2021 del 28 giugno 2021, accogliendo l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria e dichiarando inammissibile per difetto di specificità l’appello incidentale della contribuente. Avverso tale sentenza la parte privata proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e la causa era trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omessa motivazione su un fatto decisivo e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Si assumeva che la CTR avesse trascurato l’eccezione di illegittimità dell’avviso per violazione del combinato disposto degli artt. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 10, commi da 9 a 13, del D.L. n. 201 del 2011. L’ammissione al regime premiale avrebbe dovuto comportare la preclusione degli accertamenti presuntivi e la riduzione di un anno dei termini di decadenza.

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte costruita sulla vecchia formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non più operante dopo le modifiche dell’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, applicabili anche ai ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Ha richiamato sul punto Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. I temi prospettati — preclusione degli accertamenti analitico-induttivi e riduzione del termine di decadenza — sono state qualificate come quaestiones iuris, il cui omesso esame non è denunciabile nemmeno nel testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., secondo Cass. Sez. Un. n. 5745/2015, Cass. n. 22397/2019 e Cass. n. 16705/2024.

La Corte ha poi rilevato che la CTR aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello incidentale. I giudici regionali si erano quindi motivatamente astenuti dal decidere nel merito, in ragione di un vizio processuale ostativo. A fronte di tale statuizione la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 o dell’error iuris commesso nel ritenere necessaria l’impugnazione incidentale. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, inquadrata nel n. 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la Corte ha escluso che la sentenza fosse priva di motivazione. Il collegio regionale aveva indicato le ragioni del ricorso all’accertamento analitico-induttivo: costo del dipendente superiore al ricavo, mancata annotazione delle merci nei registri IVA, gestione non remunerativa, incongruenze formali e sostanziali. Eventuali carenze argomentative non sono più sindacabili in sede di legittimità nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c..

Con il secondo motivo si prospettava la violazione degli artt. 2729 c.c. e 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha ribadito che l’antieconomicità della gestione e la discrepanza tra costi e ricavi legittimano il ricorso al metodo analitico-induttivo, secondo Cass. n. 18489/2024, Cass. n. 28036/2022 e Cass. n. 4149/2020. La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito, come affermato da Cass. n. 15385/2024, Cass. n. 27266/2023 e Cass. n. 12002/2017. La censura si risolveva in una critica alla valutazione delle risultanze processuali, ed è stata dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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