Motivazione dell’avviso DOCFA e stima diretta degli immobili del gruppo D (Cass. civ. Sez. 5 n. 11557 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cd. DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. La motivazione deve invece essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate qualora vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto. La stima diretta eseguita dall’Ufficio per gli immobili classificati nel gruppo catastale D integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, ma costituisce atto conosciuto e comunque prontamente conoscibile dal contribuente, in quanto posta in essere in un procedimento a struttura fortemente partecipativa: la sua mancata riproduzione o allegazione non si traduce in un difetto di motivazione.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, proprietari di un immobile ad uso garage in Napoli, avverso un avviso di accertamento catastale con il quale l’Agenzia delle Entrate, ferma la categoria D/8, aveva rettificato la rendita da euro 5.940,00 a euro 12.100,00. L’avviso era stato emesso in seguito a una seconda variazione DOCFA, applicando il criterio di stima del fabbricato in base al costo di costruzione ma con valori unitari diversi da quelli proposti dai contribuenti.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato e corretta la determinazione della rendita mediante stima diretta, senza necessità di preventivo sopralluogo. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i principi che regolano l’obbligo di motivazione degli avvisi emessi a seguito della procedura DOCFA. Richiamando i propri precedenti, ha precisato che, quando l’attribuzione della rendita avviene in base a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene e non a una disamina degli elementi fattuali, la motivazione può limitarsi all’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha inoltre ricordato che l’obbligo motivazionale può essere adempiuto anche per relationem, a condizione che gli atti richiamati siano allegati all’atto notificato, che se ne riproduca il contenuto essenziale o che siano già conosciuti dal contribuente.
Con specifico riguardo alla stima diretta per gli immobili del gruppo D, la Suprema Corte ha affermato che essa esprime un giudizio sul valore economico dei beni di natura eminentemente tecnica. La presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già per la legittimità, ma per l’attendibilità concreta del giudizio di valore e, in sede contenziosa, per la verifica della bontà delle ragioni della pretesa. Trattandosi di valutazione compiuta in un procedimento a struttura partecipativa, la mancata allegazione o riproduzione della stima non determina un vizio motivazionale.
Quanto alla censura di motivazione apparente, la Corte ha ricordato che il vizio ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, non consentendo alcun controllo sull’esattezza del ragionamento. Nella specie, la sentenza impugnata aveva reso intellegibile il percorso decisionale, escludendo il difetto di motivazione e la violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Infine, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che la censura è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, non già quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma dell’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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