Contributo unificato: la cumulatività del ricorso non riduce la base imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 18884 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invito al pagamento del contributo unificato non versato, emesso ai sensi dell’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, è l’unico atto liquidatorio dell’imposta e va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa ma necessaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione. In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002; la modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147/2013, ha portata interpretativa e non innovativa.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un invito al pagamento emesso dall’Ufficio per il parziale versamento del contributo unificato dovuto per un giudizio instaurato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Il giudizio aveva ad oggetto due distinti avvisi di accertamento, ma il contribuente aveva versato un importo pari alla metà di quanto richiesto.
La Commissione tributaria regionale, adita in appello, riteneva l’invito impugnabile e stabiliva che la base imponibile dovesse essere calcolata sommando il valore degli atti cumulativamente impugnati. Avverso tale decisione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disaminare il primo motivo, ha ribadito il principio per cui l’invito al pagamento di cui all’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, a prescindere dalla sua denominazione formale, costituisce l’unico atto di liquidazione dell’imposta. Ne consegue che la sua impugnazione è necessaria entro i termini di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non potendo la pretesa essere successivamente contestata in occasione dell’impugnazione della cartella di pagamento. Il motivo è stato pertanto rigettato.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha invece accolto la tesi del Ministero, affermando che, in caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, il contributo unificato va calcolato per ciascun atto, sommando i singoli importi dovuti. Tale conclusione si fonda sul richiamo all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, operato dall’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, che introduce una disciplina speciale rispetto alla regola generale.
La modifica legislativa del 2014, che ha espressamente previsto la determinazione del valore della lite per ciascun atto impugnato, è stata qualificata come interpretativa e non innovativa, confermando l’interpretazione già desumibile dal quadro normativo previgente. La scelta del contribuente di impugnare con un unico ricorso una pluralità di atti impositivi è una facoltà che non può tradursi in un risparmio sul versamento del contributo unificato.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza successiva alla proposizione dei ricorsi.
Nota della Redazione
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