Interruzione permanente della prescrizione nell’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 6837 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 30/1979, convertito in l. n. 95/1979, che richiama gli artt. 195 e ss. l.fall. e, per la verifica del passivo, gli artt. 207 e ss. l.fall., la partecipazione del creditore alla procedura produce l’interruzione permanente della prescrizione per l’intera durata della procedura, con applicazione dei principi desumibili dall’art. 94 l.fall. Tale effetto si produce, quanto all’ammissione d’ufficio, dal deposito ed esecutività dell’elenco dei creditori ammessi ai sensi dell’art. 209, comma 1°, l.fall.; quanto alla domanda del creditore pretermesso, dal momento della presentazione della domanda rivolta al commissario liquidatore ai sensi dell’art. 208 l.fall. La diversa conformazione, rispetto al fallimento, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. e nell’amministrazione straordinaria non osta all’applicazione di tali principi, perché il procedimento extragiudiziario è equiparato, sul piano prescrizionale, alla domanda giudiziale. Non è quindi necessario attendere il deposito dello stato passivo perché l’effetto interruttivo si produca e permanga.

Il Fatto

Una società creditrice propone opposizione allo stato passivo del fallimento di un’altra società, chiedendo di essere ammessa per un credito acquistato dal fallimento di un terzo. Il credito traeva origine da lavori eseguiti in forza di un contratto risalente al 1998, nel corso di una procedura di amministrazione straordinaria aperta nel 1996 ai sensi della l. n. 95/1979, procedura che, senza soluzione di continuità, aveva preceduto il fallimento opposto.

Il tribunale rigetta l’opposizione. Rileva che la domanda di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria era stata presentata, ma che la sola istanza, non seguita dal deposito dello stato passivo e dalle successive formalità, non poteva produrre un effetto interruttivo sine die. Esclude poi l’utilità dei documenti prodotti oltre le preclusioni istruttorie e conclude per la prescrizione del credito. La società propone ricorso per cassazione per tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema dell’efficacia interruttiva della prescrizione nell’amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina originaria e nel successivo fallimento. Il terzo motivo è ritenuto fondato, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, quest’ultimo vertente sulla statuizione delle spese.

Il percorso muove da una premessa consolidata: nel fallimento solo la presentazione della domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti, a norma dell’art. 94 l.fall., fino alla chiusura della procedura. L’apertura della liquidazione coatta amministrativa, come quella dell’amministrazione straordinaria, non determina invece alcun effetto sospensivo o interruttivo autonomo del decorso prescrizionale.

La diversa conformazione della verifica del passivo delineata dagli artt. 207 e ss. l.fall. — comunicazione del commissario, osservazioni e istanze dei creditori, formazione e deposito dello stato passivo, opposizioni — non impedisce di ricollegare alla partecipazione del creditore l’interruzione permanente stabilita dall’art. 94. La regola opera tanto per l’espressa richiesta del singolo creditore, quanto per la comunicazione del commissario, con produzione dell’effetto al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi.

Il Collegio richiama il precedente Cass. n. 11983 del 2020 e, soprattutto, le Sezioni Unite n. 13143 del 2022, che hanno ricondotto l’effetto interruttivo permanente alla fase officiosa della l.c.a. e dell’amministrazione straordinaria. La ragione risiede nel combinato degli artt. 2493, quarto comma, e 2945, quarto comma, cod. civ.: esistono ipotesi in cui l’azione giudiziale può essere instaurata solo dopo un procedimento extragiudiziario, suscettibile di essere promosso con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale.

Il decreto impugnato si pone in contrasto con tali principi. Ha omesso di considerare l’effetto interruttivo determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria, presentata dal fallimento dante causa in data 4/10/2000, e la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura, che aveva preceduto senza soluzione di continuità il fallimento opposto. Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio al tribunale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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