Responsabilità ex art. 2051 c.c. e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 16881 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno cagionato da cose in custodia, la denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento del giudice, poste dagli artt. 115 e 116 c.p.c., non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ma un errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La sentenza che aderisca alla decisione di primo grado con motivazione per relationem è adeguatamente motivata, secondo la tecnica della condivisione ragionata, purché il ragionamento risulti intellegibile e superi il minimo costituzionale. Le censure che contrastino la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono inammissibili in sede di legittimità, risolvendosi in una richiesta di diversa valutazione del merito. La misura del concorso del danneggiato, accertata dal giudice di merito, è insindacabile ove fondata su adeguato apprezzamento delle circostanze, anche quando l’art. 1227, primo comma, c.c. sia rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Un’automobile, condotta dalla danneggiata su una strada del ricorrente Comune, precipitava in una scarpata posta al termine di un tratto antecedente una svolta, con lesioni alla conducente e gravi danni al veicolo. La conducente e la proprietaria convenivano in giudizio l’ente locale davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la mancanza di adeguata segnalazione della scarpata e di barriere protettive.

Il Comune resisteva, sostenendo la regolare segnalazione dei luoghi e la condotta di guida inadeguata della danneggiata. Il Tribunale riconosceva un concorso colposo della danneggiata nella misura del trenta per cento e accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 404 del 2021, rigettava il gravame. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, il terzo in via subordinata rispetto al secondo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale omesso di indicare gli elementi del proprio convincimento. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza d’appello reca motivazione adeguata, anche mediante il richiamo espresso alla decisione di primo grado, secondo la tecnica della condivisione ragionata, con ragionamento intellegibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale.

La Corte rileva che le censure non deducono una nullità della motivazione nel senso ancora ammissibile secondo la giurisprudenza nomofilattica, non prospettano errori di diritto e si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti di causa.

Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2051 e 1227 c.c., è dichiarato inammissibile per carenza di adeguata riproduzione dell’atto di appello e per non avere indicato dove e quando le testimonianze richiamate erano state poste a base della decisione e in che modo fossero state censurate in appello. Il Collegio ribadisce che il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: la denuncia della violazione delle predette regole non configura un vizio sussumibile nell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Le censure sul travisamento della prova non attingono adeguatamente la motivazione e chiedono un diverso apprezzamento delle circostanze.

Analoga preclusione riguarda il terzo motivo, con cui si invoca l’art. 1227, primo comma, c.c. per contestare la misura del concorso della danneggiata: quel che si chiede è una revisione, in senso peggiorativo, della percentuale stimata dai giudici di merito con adeguato apprezzamento delle circostanze, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, senza alcuna utile censura in punto di diritto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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