Ricorso per cassazione oscuro e non autocontenuto: inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 5787 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve articolare un ragionamento sillogistico che indichi quale sia stata la decisione di merito, quale essa sarebbe dovuta essere e quale regola o principio sia stato violato per effetto dello scarto tra la decisione pronunciata e quella attesa. In difetto, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., per insuperabile oscurità. La Corte di cassazione può conoscere solo degli errori correttamente censurati e non può rilevarli d’ufficio, né intuire quale tipo di censura il ricorrente abbia inteso proporre quando le doglianze siano esposte con tecnica scrittoria ambigua o polisemica. Il ricorso è inoltre inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché su quelle non investite si forma giudicato interno.
Il Fatto
Nel 1998 la ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Venezia i proprietari di un immobile adibito a falegnameria, deducendo che lo avevano sopraelevato in violazione delle distanze legali e chiedendone la riduzione in pristino. La domanda fu accolta con sentenza passata in giudicato, che ordinò la rimessione in pristino del fabbricato, con demolizione delle sopraelevazioni e degli ampliamenti.
Nel 2012 l’erede attrice iniziò l’esecuzione forzata dell’obbligo di fare nei confronti dei soccombenti. Dopo un primo progetto scartato e un’opposizione agli atti esecutivi accolta, il giudice dell’esecuzione autorizzò l’attuazione di un progetto di demolizione proposto dall’esecutato, ritenendolo rispettoso del titolo. Avverso tale ordinanza la creditrice propose opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., respinta dal Tribunale. Ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2909 e 2933 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. sotto tre profili. La Corte ritiene che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva in origine recepito un progetto di demolizione sia un atto ordinatorio, privo di definitività e decisorietà, insuscettibile di attingere la forza del giudicato sostanziale. Quanto alla sentenza che aveva accolto la prima opposizione, essa stabilì che la demolizione dovesse essere integrale, ma nulla statuì sull’esatta individuazione dello status quo ante: mancando tale accertamento, nessuna regiudicata si è potuta formare sul punto.
La seconda censura è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, per oscurità, e dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché non riproduce né compara in modo adeguato il titolo esecutivo, la consulenza d’ufficio e il progetto dell’esecutato. La terza censura, di extrapetizione, è inammissibile per difetto di rilevanza: il Tribunale aveva bensì affermato che la questione del livello del pavimento era stata introdotta solo in corso di causa, ma non ne aveva tratto alcuna conseguenza, decidendo nel merito.
Il secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il riferimento del Tribunale alla mancanza di contestazioni fu argomento speso per rigettare l’eccezione di violazione del contraddittorio, non l’eccezione sostanziale di difformità tra le opere eseguite e quelle ordinate. Il terzo motivo reitera la seconda censura ed è inammissibile per le medesime ragioni.
Il quarto motivo è inammissibile per insuperabile oscurità. La ricorrente discorre di violazione del titolo esecutivo e del giudicato ma non spiega perché un’altezza di venti centimetri violerebbe le distanze legali tra edifici frontistanti, né illustra il vero punctum della lite. La Corte richiama il principio, espresso a partire da Sez. 3 n. 4741 del 2005 fino a Sez. un. n. 7074 del 2017, del ricorso come ragionamento sillogistico, e le decisioni Sez. 3 n. 16593 del 2024, Sez. 3 n. 21861 del 2019 e Sez. 3 n. 11255 del 2018. Il motivo non censura inoltre tutte le rationes della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.