Correzione dell’errore materiale anche tramite atti esterni se manca corrispondenza grafica (Cass. civ. Sez. II n. 6889 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile ogni volta si riscontri un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, determinato da mera svista o disattenzione. La rilevabilità ictu oculi del difetto non impedisce il ricorso a un atto esterno al provvedimento, purché il raffronto serva a emendare la sola divergenza espressiva e non incida sul processo logico-decisionale seguito dal giudice. In tal caso l’intervento correttivo resta estraneo alla tutela del giudicato e non ne viola l’intangibilità.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato il Tribunale della Spezia aveva disposto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà di un box auto in favore dei promissari acquirenti, per inadempimento della promittente venditrice, subordinandolo al pagamento del saldo del prezzo. Il dispositivo individuava il bene con le indicazioni catastali del subalterno 34.
La società venditrice aveva poi ottenuto dal medesimo giudice la correzione dell’errore materiale, nella parte in cui il box era stato identificato con il subalterno 36 anziché 34. I promissari acquirenti avevano impugnato la sentenza così corretta e la Corte d’Appello di Genova aveva respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale confermato la correzione sulla base di un’indagine che aveva comportato l’esame di atti processuali esterni alla sentenza, quali la comparsa conclusionale e la relazione del consulente tecnico d’ufficio. Secondo i ricorrenti si sarebbe così inciso su un preteso errore di giudizio, in spregio al giudicato.
La Corte ribadisce l’orientamento univoco e costante secondo cui il procedimento di correzione è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte inficiata con le considerazioni contenute in motivazione. Il difetto deve essere causato da mera svista o disattenzione, e come tale rilevabile icto oculi, come affermato da Cass. Sez. 2 n. 12035 del 31.05.2011, con le conformi successive in materia.
Il Collegio precisa che l’espressione icto oculi non rende necessariamente impossibile il riferimento a un atto esterno e diverso da quello in cui è contenuto l’errore. Essa va piuttosto riferita all’imprescindibilità di correggere la mera divergenza tra la manifestazione del pensiero e la sua rappresentazione grafica, senza intervenire in alcun modo nella ricostruzione del processo logico-decisionale seguito dal giudice.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso l’individuazione catastale del box in motivazione, comparendo essa solo in dispositivo con il dato del sub 34. In motivazione emergeva però che l’individuazione del bene andava rinvenuta nella relazione peritale, che l’immobile effettivamente realizzato era stato identificato dal giudice e che nella perizia i dati catastali indicavano il subalterno 36, erroneamente riportato come 34 anche nella comparsa conclusionale degli stessi attori.
La divergenza tra ideazione della decisione e rappresentazione grafica resa in dispositivo è dunque ascrivibile a una distrazione o lapsus calami. L’avvenuta correzione, conclude la Corte, non si traduce in una violazione del giudicato, perché non incide sul processo decisionale seguito dal Tribunale. Il ricorso è pertanto rigettato, con i conseguenti profili in tema di contributo unificato.
Nota della Redazione
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