Contributi agricoli: prescrizione dalla scadenza del termine di pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11193 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali agricoli, il termine di prescrizione del credito dell’INPS non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore di lavoro, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento dei contributi. In virtù del principio del favor debitoris, l’ente previdenziale non può esigere il pagamento prima di tale scadenza e, pertanto, solo da quel momento il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. È ininfluente la circostanza che l’Istituto sia già in grado, al momento della ricezione delle denunce trimestrali, di verificare la corrispondenza delle retribuzioni denunciate e di richiedere le differenze contributive. Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, all’esito di una disamina coerente della documentazione e dei conteggi, abbia accertato l’insussistenza dei presupposti delle agevolazioni contributive per difetto di prova.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un’azienda agricola, di un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi previdenziali e sanzioni civili. Il Tribunale aveva accolto le ragioni del datore di lavoro. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di addebito e ha condannato la società al pagamento degli importi pretesi dall’Istituto.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione delle norme sulla prescrizione; omesso esame di fatti decisivi in ordine alla determinazione della base retributiva; erroneità della rideterminazione degli importi e del recupero delle agevolazioni contributive. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della decorrenza della prescrizione. Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere il termine dalla trasmissione della denuncia della manodopera agricola (Dmag), momento in cui l’Istituto sarebbe già in grado di verificare l’esattezza delle retribuzioni dichiarate. La censura è stata respinta.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in materia di contributi agricoli, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla presentazione delle denunce periodiche. Il criterio generale dell’art. 2935 cod. civ. impone di individuare il dies a quo nel momento in cui il diritto diviene esigibile: fino a quando l’azienda può effettuare il pagamento, l’ente non può esercitare alcuna azione di adempimento, perché la condotta inadempiente può configurarsi solo alla scadenza del termine. Il Collegio richiama sul punto il precedente Cass., sez. lav., n. 2432 del 2019.

Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li dichiara inammissibili. Le doglianze, pur formalmente volte a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, tendono in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in contrasto con l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

I giudici d’appello hanno infatti ricostruito l’oggetto del contendere assumendo come parametro l’ordinario orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva provinciale, ritenuto più favorevole, muovendo dalla stessa linea difensiva della ricorrente. Hanno poi verificato i conteggi e riconosciuto fondate le critiche solo quanto all’importo dei contributi già versati. Hanno inoltre escluso, per difetto di prova, la sussistenza dei presupposti delle agevolazioni contributive, precisando che tali sgravi non spetterebbero comunque a fronte dell’inosservanza delle previsioni contrattuali. La sentenza impugnata, conclude la Corte, offre puntuali ragguagli sull’iter logico seguito e ottempera all’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.

Le censure, ribadite nella memoria illustrativa, si limitano a reiterare deduzioni già disattese, contrapponendo un diverso inquadramento delle risultanze processuali. Il ricorso è pertanto rigettato nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *