Lavoro straordinario nel pubblico impiego: basta il consenso datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6999 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica. Tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., mentre le violazioni dei vincoli di spesa possono incidere sulla responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione. La prestazione può essere dimostrata anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007. In sede di appello nel rito del lavoro, la contestazione dell’assenza di autorizzazione allo straordinario non costituisce domanda nuova, ove l’amministrazione abbia sempre negato l’an della pretesa.
Il Fatto
Un dipendente di un’agenzia regionale agricola, inquadrato come operaio specializzato, ha chiesto al Tribunale di Foggia l’accertamento dell’inadempimento datoriale e la condanna al pagamento della retribuzione per il tragitto casa-lavoro, del compenso per lavoro straordinario e di un’indennità per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e spogliatoio.
Il Tribunale ha accolto solo la domanda sugli straordinari, quantificando la somma dovuta. Il lavoratore ha proposto appello avverso il rigetto della domanda risarcitoria; l’agenzia ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello di Bari ha rigettato entrambe le impugnazioni. L’agenzia ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’agenzia ha lamentato la nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia e dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., contestando di aver dedotto per la prima volta in appello l’assenza di autorizzazione dello straordinario riconosciuto al dipendente. La Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile, quanto al vizio motivazionale, e in parte fondata, quanto alla prospettata violazione dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ..
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, così da porre una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado, sulla quale non si è svolto il contraddittorio. Nel rito del lavoro, la preclusione di un’eccezione nuova sussiste solo se essa introduce un nuovo tema d’indagine, alterando i termini sostanziali della controversia e violando il principio del doppio grado di giurisdizione.
Occorreva dunque accertare se l’appello dell’amministrazione presentasse elementi tali da snaturare le allegazioni di primo grado. Oggetto dell’azione era la pretesa del lavoratore al riconoscimento dello straordinario e al pagamento della relativa retribuzione. L’agenzia aveva contestato nel merito la domanda e, dopo l’accoglimento, aveva lamentato in appello l’assenza di prova documentale dello straordinario e della necessaria autorizzazione.
Muovendo dall’orientamento tradizionale, secondo cui il diritto al compenso presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, la Corte ha dato conto del più recente indirizzo: l’art. 2126 c.c. non contrasta con le previsioni collettive che richiedono autorizzazioni né con i vincoli di spesa, ma è integrativo di esse, nel senso che la prestazione svolta in modo coerente con la volontà datoriale va remunerata, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. L’autorizzazione resta elemento costitutivo della pretesa, che il lavoratore deve allegare e dimostrare.
Ne deriva che l’amministrazione ben poteva contestare in appello l’assenza di prova dell’autorizzazione, trattandosi di elemento che il ricorrente originario avrebbe dovuto allegare e provare e la cui sussistenza il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio. Poiché l’amministrazione aveva sempre negato la spettanza dello straordinario, il tema dell’autorizzazione non era nuovo in appello: sull’an della pretesa non si era formato il giudicato. Il motivo è stato quindi accolto nei termini di cui in motivazione.
Con il secondo motivo l’agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, contestando l’assenza di ogni provvedimento autorizzatorio. La censura è stata assorbita dall’accoglimento parziale del primo motivo e, per il resto, rigettata. La Corte ha ribadito che, in presenza di un consenso datoriale, anche non formalmente corretto, lo straordinario va pagato, mentre l’eventuale violazione dei vincoli di spesa può tradursi in una responsabilità contabile, non in un danno per il lavoratore. Il ricorso è stato accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Nota della Redazione
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