Reiterazione contratti a termine: decadenza anche oltre i 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19255 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 trova applicazione non soltanto all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ma anche all’azione con cui il lavoratore fa valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il superamento del limite complessivo dei 36 mesi. In tale ipotesi il termine decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, poiché la sequenza contrattuale che lo precede rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso del termine. La decadenza risponde alla ratio di certezza delle situazioni giuridiche e opera anche quando la disciplina asseritamente violata non sia espressamente richiamata dalla norma. Il risarcimento del danno resta soggetto all’ulteriore termine prescrizionale decennale, decorrente anch’esso dall’ultimo contratto, rilevando il numero dei contratti solo ai fini della liquidazione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio le amministrazioni regionali datrici di lavoro, chiedendo che fossero dichiarati illegittimi i contratti a termine stipulati nel lungo arco temporale intercorso tra il 1988 e il 2014, per via dell’abusiva reiterazione degli stessi, con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Ragusa aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l’illegittimità dei contratti e liquidando il risarcimento, escludendo la conversione.

La Corte d’Appello di Catania, in riforma, rigettava integralmente la domanda. Riteneva che i contratti stipulati tra il 2001 e il 2010 andassero impugnati entro il termine di decadenza decorrente dal 1° gennaio 2012, e i contratti successivi entro sessanta o centoventi giorni; rilevava che nessuna impugnativa stragiudiziale era stata allegata o documentata e che, anche a voler considerare il ricorso giudiziale equipollente all’impugnativa, nemmeno l’ultimo contratto, cessato il 31 dicembre 2014, era stato tempestivamente impugnato. Il lavoratore ricorreva così per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto proprie pronunce recenti, Cass. n. 12154/2025 e Cass. n. 10353/2025, delle quali fa proprie integralmente le argomentazioni, non emergendo ragioni nuove per rimeditare l’orientamento già affermato. Su questa base il primo motivo è dichiarato infondato, pur dovendosi correggere e integrare la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme a diritto.

La Corte respinge la tesi del ricorrente secondo cui la decadenza opererebbe solo per l’azione di nullità del termine e non per l’azione di accertamento del superamento dei 36 mesi. Sul punto si richiama Cass. n. 2876 del 5/2/2025, secondo cui l’art. 32 citato, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 28/6/2012, estende la decadenza all’azione di nullità del termine e prevede l’applicazione del nuovo regime anche ai contratti in corso di esecuzione e a quelli già conclusi. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua l’oggetto dell’azione, non il vizio denunciabile: il termine va osservato anche quando la disciplina asseritamente violata sia dettata dagli artt. 3 e 5 del medesimo decreto. Lo conferma la lettera b) del comma 4 dell’art. 32, che non opera alcuna differenziazione tra tipologie di vizio.

Quanto al dies a quo, la Corte conferma il superamento di Cass. n. 8038/2022, già rimeditato in Cass. n. 34741 del 12/12/2023 e in Cass. n. 4960/2023: nell’azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione il termine di decadenza decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti. La sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso del termine. Il risarcimento resta poi soggetto al termine prescrizionale decennale, decorrente dall’ultimo contratto, rilevando il numero dei contratti solo per la quantificazione del pregiudizio. La ratio di certezza delle situazioni giuridiche è richiamata anche con il rinvio a Corte cost. n. 155 del 2014.

Nonostante l’errore della Corte territoriale nell’applicare la decadenza a ogni singolo contratto, la decisione di inammissibilità della domanda resta esente da censure: il giudice di merito ha accertato, con valutazione di fatto non specificamente contestata, che nemmeno l’ultimo contratto, cessato il 31 dicembre 2014, era stato tempestivamente impugnato. Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è dichiarato inammissibile, poiché non deduce la violazione dei minimi o massimi tariffari e non specifica analiticamente le voci contestate. Il ricorso è rigettato, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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