Revocazione della sentenza della Cassazione ammessa solo per errore di fatto percettivo (Cass. civ. Sez. V n. 7043 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso fondato sull’errore di fatto quando il dedotto errore riguardi non una svista percettivo-sensoriale, ma l’interpretazione di norme giuridiche. La falsa percezione di queste ultime, anche se indotta da un’errata lettura di precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme (falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (violazione). Ne consegue che il rimedio dell’art. 391-bis cod. proc. civ. non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio di diritto, volto a una diversa e asseritamente più esatta interpretazione delle norme.

Il Fatto

La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’imposta di registro versata su un atto di compravendita immobiliare registrato nel 2006, relativo a un immobile sito in un piano urbanistico particolareggiato. Con precedente sentenza la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso della contribuente.

Avverso quella decisione la società propone ricorso per revocazione con due motivi, articolati congiuntamente. La questione approda nuovamente davanti alla Corte perché si assume che il giudice della legittimità abbia supposto l’inesistenza di circostanze pacifiche, in particolare l’efficacia temporale dell’agevolazione reintrodotta dalla legge di conversione.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica. Con il primo si prospetta un errore revocatorio per avere la Corte supposto l’inesistenza di una circostanza pacifica, cioè l’efficacia temporale dell’agevolazione reintrodotta dalla legge di conversione. Con il secondo si assume che la Corte abbia erroneamente ritenuto convalidato dalla legge di conversione l’art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006.

La Corte rileva che si verte su un giudizio di diritto, per sua natura estraneo a una svista percettivo-sensoriale. La decisione impugnata concerneva l’interpretazione della disciplina dell’agevolazione, il suo ambito applicativo e la sua efficacia nel tempo. La stessa ricorrente prospetta l’errore sull’interpretazione delle norme, chiedendo in sostanza un nuovo giudizio per una diversa interpretazione, evenienza non ammessa.

Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso all’art. 391-bis cod. proc. civ. quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la loro falsa percezione integra gli estremi dell’error iuris. Vengono citate Sez. 6-5, ordinanza n. 4584 del 21.02.2020 e Sez. 6-5, ordinanza n. 29922 del 29.12.2011.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia costituita nel termine. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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