Sostituzione del dirigente sanitario: nessuna mansione superiore né trattamento del sostituito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7042 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione nell’incarico di dirigente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, non configura lo svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria; non trova pertanto applicazione l’art. 2103 cod. civ. Al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità sostitutiva. Irrilevante, in senso contrario, è la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi, o di dodici se prorogato, per l’espletamento della procedura di copertura del posto vacante: il termine ha funzione meramente sollecitatoria e l’indennità contrattuale è adeguatamente remunerativa, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost. I medesimi principi valgono anche per la copertura temporanea di posti di nuova istituzione, mai ancora coperti da un titolare.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente amministrativo in servizio presso una azienda sanitaria, ha svolto dal 1.6.2007 incarichi di direzione di struttura complessa, dapprima presso una unità operativa complessa e successivamente presso un’altra, affidatigli nelle more delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per assicurare la continuità del servizio. Ha percepito, dal 1.6.2007, le indennità previste dagli artt. 40 e 41 del CCNL 8.6.2000 dell’Area dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa.
Con una determina dirigenziale del 9.7.2015 l’amministrazione ha disposto la cessazione di quel trattamento economico. Il Tribunale ha accolto la domanda del dirigente, dichiarando il suo diritto alle indennità e l’illegittimità della trattenuta operata nel periodo 1.7.2015-31.10.2015. La Corte di Appello di Palermo ha riformato la decisione. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; l’azienda sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, denunciano la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 cod. civ. e della disciplina contrattuale di area, contestando l’applicabilità dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 a incarichi protrattisi ben oltre i limiti contrattuali e la funzione meramente sollecitatoria del termine. Il ricorrente invocava anche l’art. 12 del Regolamento aziendale sull’affidamento degli incarichi.
La Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità: i motivi invocano il regolamento aziendale senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ne aveva precluso l’esame per la novità della questione, posta solo con le note autorizzate e mai trattata nei gradi precedenti.
Nel merito le censure sono infondate. La Corte richiama i propri precedenti in fattispecie analoghe, resi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Ribadisce che le disposizioni degli artt. 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 si applicano anche alla dirigenza non medica, non essendovi alcun dato testuale o sistematico che ne escluda l’applicazione. I principi elaborati sull’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza medica valgono dunque anche per l’Area dirigenza sanitaria, stante l’analogo contenuto delle disposizioni.
La Corte riproduce il principio consolidato: la sostituzione non si configura come svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nel ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; al sostituto spetta solo l’indennità sostitutiva e non il trattamento accessorio del sostituito, senza che rilevi la prosecuzione oltre i termini, dovendosi considerare l’indennità contrattuale adeguatamente remunerativa. Le parti collettive, all’art. 18, comma 7, hanno previsto una indennità speciale solo per le sostituzioni protratte oltre sessanta giorni, senza contemplare conseguenze economiche per l’omesso rispetto del termine: omissione non casuale, poiché la norma riafferma che la sostituzione non implica mansioni superiori.
Il richiamo a un precedente del 2019 è superato dalle pronunce successive; è stato inoltre affermato che la copertura temporanea di posti di nuova istituzione, mai coperti da un titolare, rientra nell’art. 18 del CCNL. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione della giurisprudenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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