La notifica dell’avviso bonario preclude il ravvedimento con dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 12307 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ravvedimento operoso, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della dichiarazione originaria costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, d. Lgs. n. 472/1997, tale preclusione opera – anche per l’IVA – salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento; ne consegue che la notificazione del c.d. avviso bonario è sempre ostativa ai benefici sanzionatori del ravvedimento, ove la violazione abbia formato oggetto di contestazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria, dopo aver notificato il prescritto preavviso di irregolarità, richiedeva per il periodo d’imposta 2011 maggiori somme a fronte di carenti versamenti Ires dipendenti da un minor credito IVA relativo al periodo d’imposta 2010. A seguito del ricevimento dell’avviso bonario, la società aveva depositato dichiarazione integrativa rettificando il dichiarato per il 2010 e presentato istanza di autotutela rimasta senza riscontro.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il ricorso inammissibile per tardività. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva invece l’appello, ritenendo tempestivo il ricorso e legittima ed efficace la dichiarazione integrativa. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con atto unico affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene dirimente la questione posta con il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 13 d. Lgs. n. 472/1997 per non avere il giudice d’appello riconosciuto natura ostativa alla dichiarazione integrativa alla notifica del preavviso di irregolarità. Il motivo è ritenuto fondato.
L’art. 13, comma 1, d. Lgs. n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza. Il successivo comma 1-ter, applicabile ratione temporis essendo incontestata la notifica della cartella in data 16 giugno 2015, precisa che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972.
La notificazione dell’avviso bonario, in quanto comunicazione recante le somme dovute ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, rientra tra gli atti che, ai sensi del comma 1-ter, ripristinano l’operatività della preclusione. La Corte ribadisce il principio, consolidato sin da Cass. n. 5398/2012, secondo cui la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della precedente dichiarazione è ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, poiché la correzione successiva alla contestazione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni. Tale insegnamento è trasponibile anche all’ambito delle imposte indirette, come confermato da Cass. n. 11488/2024.
Pertanto, nel ritenere efficace la dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica dell’avviso bonario, la sentenza impugnata ha commesso errore di diritto. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso restano assorbiti, essendo privi di rilevanza ai fini del decidere. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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