Confidi riassicurato agisce in nome del Fondo di garanzia (Cass. civ. Sez. I n. 7104 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni di garanzia pubblica disciplinate dalla legge n. 662/1996, ove il Confidi abbia ottenuto la riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI e abbia soddisfatto il finanziatore, esso è legittimato ad agire per il recupero del credito in nome e per conto del Fondo, non già in proprio. La relativa legittimazione attiva deriva dalla normativa di settore e dalle disposizioni operative del Fondo, così che l’insinuazione al passivo fallimentare del Confidi è ammissibile senza necessità di un’apposita procura scritta ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. In capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, e non al recupero del credito di diritto comune.

Il Fatto

La società ricorrente, un Confidi costituito in forma consortile, aveva presentato opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per il solo importo chirografario, escludendo la maggior somma richiesta in via privilegiata, sul rilievo che, trattandosi di somma rimborsata dal Mediocredito centrale, la domanda di insinuazione avrebbe dovuto essere proposta autonomamente da quest’ultimo.

Il Tribunale di Prato, con decreto del 29 luglio 2022, aveva rigettato l’opposizione. Il giudice di merito aveva osservato che l’obbligo del Confidi di attuare le procedure di recupero per conto del Fondo era indicato solo genericamente; che le modalità di attuazione andavano concordate e non erano state provate; e che, in ogni caso, l’assunzione di un obbligo non poteva derogare alle regole sulla rappresentanza processuale, che ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. richiedono un potere conferito per iscritto. Avverso tale decreto il Confidi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rispettivamente per violazione della disciplina del Fondo di garanzia e dell’art. 77 cod. proc. civ., e li ritiene fondati.

Il passaggio centrale dell’argomentazione riguarda la qualificazione dell’operazione. Nella peculiare vicenda esaminata vige la garanzia del Fondo ex legge n. 662/1996, pur non essendo il Fondo a insinuarsi nel passivo fallimentare, bensì il Confidi, in una operazione di apparente riassicurazione. Ne deriva che il Confidi agisce per conto del Fondo e non in proprio per un credito proprio.

La Corte valorizza la normativa di settore e le disposizioni operative del Fondo richiamate dalla ricorrente, che prevedono espressamente la legittimazione attiva del Confidi ad agire in nome e per conto del Fondo nella materia considerata. Su questa base il giudice di legittimità supera la tesi del Tribunale, secondo cui sarebbe stata necessaria una procura scritta ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ.: la questione non attiene alla rappresentanza processuale volontaria, ma alla legittimazione derivante dalla disciplina della riassicurazione pubblica.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, secondo cui in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).

Su tali premesse la Corte esclude ogni dubbio sulla legittimazione attiva della ricorrente in ordine alle azioni di recupero del credito oggetto di riassicurazione pubblica e alla conseguente insinuazione al passivo del fallimento. Il ricorso è dunque accolto, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Prato, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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