Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 7103 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021 e modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 110 del 2024, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La norma plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione, e trova applicazione nei processi pendenti. Fuori dalle ipotesi di esenzione ivi previste, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania l’estratto di ruolo abbinato a una cartella relativa a IRPEF, IVA e addizionale regionale per l’anno 2006. Deduceva di non aver ricevuto la notificazione e chiedeva accertarsi la mancata notifica della cartella e del ruolo, con decadenza dell’ente dal potere di riscuotere e nullità degli atti connessi. La Commissione provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e sulla mancata osservanza di un giudicato esterno. L’agente per la riscossione resisteva con controricorso. All’esito della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. IV n. 10595 del 2023; Sezioni Unite n. 26283 del 2022). Il Collegio osserva che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 individua specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera il bisogno di tutela giurisdizionale rispetto al ruolo e alla cartella stessa.

La norma incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti. Nei giudizi in corso lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini; nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., oppure fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, o ancora, se occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Nel caso esaminato non ricorre alcuna delle ipotesi di esenzione elencate dalla disposizione, che vanno dalle conseguenze sul codice dei contratti pubblici alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, fino alle operazioni di finanziamento e alla cessione d’azienda. Le indicazioni formulate con l’istanza di decisione — secondo cui il debitore avrebbe potuto subire un pregiudizio, anche in relazione a operazioni di finanziamento — sono rimaste ipotetiche e astratte, prive di ogni riscontro.

La Corte ribadisce che l’interesse all’impugnazione deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata; non è sufficiente un interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Sez. III n. 23054 del 2024; Sez. VI-5 n. 3991 del 2020; Sezioni Unite n. 12637 del 2008). Il ricorso è pertanto rigettato per difetto di interesse ad agire.

Il Collegio condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate con distrazione, e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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