Compenso al difensore d’ufficio: minimi parametrici e spese non compensabili (Cass. civ. Sez. II n. 19528 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere determinata in misura inferiore al minimo inderogabile risultante dai valori medi dei parametri, diminuiti non oltre la metà ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e ulteriormente ridotti di un terzo per effetto dell’art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. La posizione del Ministero della Giustizia quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e il modesto dispendio di attività processuale del difensore non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., consentono la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale propone opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta. Il giudice dell’opposizione accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto alla liquidazione delle fasi di studio e dibattimentale, ma quantifica il compenso in € 410,55 applicando i valori minimi e la riduzione prevista dall’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014.
Il Tribunale compensa inoltre integralmente le spese di lite, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni nella veste di litisconsorte necessario assunta dal Ministero della Giustizia e nel minimo dispendio di attività processuale del difensore. Questi ricorre in cassazione deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 3 d.m. n. 37/2018, e dell’art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, perché il compenso liquidato sarebbe inferiore al minimo legale. Il motivo è fondato.
La Corte osserva che la modifica del 2018 ha stabilito che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, introducendo così un limite invalicabile. Per il giudizio dinanzi al Tribunale monocratico, la tabella n. 15 allegata al d.m. n. 55/2014 prevede valori medi di € 450,00 per la fase di studio e € 1.080,00 per la fase dibattimentale. Applicando la massima riduzione del 50 per cento, il minimo sarebbe di € 765,00; su tale importo opera la riduzione di un terzo per il patrocinio a spese dello Stato, con un compenso finale minimo di € 510,00. La liquidazione del Tribunale viola pertanto la norma sui parametri minimi.
Il secondo motivo contesta la compensazione integrale delle spese. La Corte richiama la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva la compensazione in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, e il principio delle Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui l’accoglimento ridotto di una domanda unitaria non dà luogo a reciproca soccombenza e la compensazione è ammessa solo in presenza di eventi sopravvenuti e imprevedibili.
Nel caso di specie nessuno degli elementi addotti integra le condizioni di legge: la posizione processuale del Ministero è normativamente imposta e non dipende da eventi eccezionali, mentre la quantità dell’attività difensiva attiene al quantum del compenso e non alla regolamentazione delle spese. La motivazione è quindi solo apparente e si risolve in una indebita deroga al principio della soccombenza. Il ricorso è accolto, il provvedimento cassato e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con determinazione del compenso in € 510,00 e condanna del Ministero alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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