Revocazione dell’ordinanza di inammissibilità e riproposizione delle censure di merito (Cass. civ. Sez. III n. 6122 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una pronuncia di legittimità, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammissibile solo quando l’errore di fatto dedotto integri il fondamento o la premessa logica esclusiva della decisione impugnata, così che dalla sua percezione corretta sarebbe derivata una decisione diversa. Non può qualificarsi errore revocatorio la contestazione della qualificazione giuridica degli atti compiuta dal giudice della legittimità, né la proposizione di censure già esaminate e disattese. Un ricorso che si limiti a riproporre le doglianze del precedente ricorso dichiarato inammissibile è estraneo alla struttura dell’impugnazione per revocazione e va dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Nel giudizio di espropriazione immobiliare promosso davanti al Tribunale di Milano, l’odierno ricorrente, coniuge separato dell’esecutata, propose opposizione qualificata come opposizione di terzi ex art. 619 cod. proc. civ. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile la sua istanza, riqualificata come domanda distributiva ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. Il merito si concluse con sentenza che dichiarò inammissibili le domande, sul rilievo che la qualificazione operata dal giudice dell’esecuzione è vincolante e imponeva il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso per cassazione contro tale sentenza fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 9651/2023, per carenza dell’esposizione sommaria dei fatti e per mancato confronto con le rationes decidendi. Avverso quella ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, affidato a quattro motivi, deducendo plurimi errori di fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata in tema di errore di fatto, richiamando le Sezioni Unite n. 1666 del 2009 e l’ordinanza n. 8051 del 2020. La sentenza è revocabile solo quando il fatto erroneamente percepito, o non percepito, costituisca il fondamento della decisione o la sua premessa logica imprescindibile ed esclusiva, con un nesso di necessità tale che la percezione corretta avrebbe condotto a una decisione diversa. In fase rescindente il giudice valuta la decisività dell’errore secondo un giudizio controfattuale. Occorre inoltre che il fatto non sia stato punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Su questa base la Corte rileva che i primi tre motivi non prospettano veri errori revocatori. Essi contestano la lettura degli atti già compiuta nella precedente ordinanza e propongono una diversa ricostruzione della vicenda processuale, tornando a sostenere la ritualità dell’opposizione esperita.

Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta con la logica della decisione impugnata. L’ordinanza n. 9651 del 2023 aveva stabilito che il provvedimento allora impugnato qualificava la domanda come contestazione sul riparto delle somme, rispetto alla quale l’impugnazione consentita è l’opposizione agli atti esecutivi e non l’opposizione di terzo utilizzata dal ricorrente, richiamando anche l’ordinanza n. 19122 del 2020. A fronte di tale impostazione il ricorso non era idoneo a censurare la ratio decidendi.

Il ricorso odierno, lungi dal denunciare un errore di percezione, ripropone in questa sede le censure già svolte ed esaminate. Le doglianze, qualificate come revocatorie, si sostanziano in asseriti errori di diritto o in questioni di fatto, tutte inammissibili nel giudizio di revocazione avverso una pronuncia di legittimità. Il quarto motivo non è propriamente tale, richiamando questioni di merito in vista di un futuro giudizio di rinvio.

Il ricorso è dunque una sorta di ripetizione di quello già dichiarato inammissibile e resta estraneo alla struttura dell’impugnazione per revocazione. La Corte lo dichiara inammissibile. Non provvede sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati, ma dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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